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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Un semplice muro di 30 cm può essere definito come costruzione?

Un semplice muro di 30 cm può essere definito come costruzione?

CdS: un muro di appena 30 cm può rientrare nella definizione di "costruzione" e come tale deve rispettare le distanze legali tra edifici

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 15 Luglio 2024/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Muro esterno isolato e nozione di costruzione

Un muro di poche decine di cm a contenimento di una scala esterna e posto sul confine tra due proprietà può essere considerato come costruzione o come muro di confine? Quali le implicazioni in merito alle distanze da osservare su fondi confinanti?

In proposito, risulta interessante il caso proposto e discusso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4065/2024, ma non prima di ricordarti che inserire un progetto in un contesto reale non è operazione facile data la quantità di norme e regolamenti da rispettare, tra cui le distanze legali tra costruzioni, per cui puoi valutare l’utilizzo di un software per la progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori.

Muro di 30 cm sul confine: costruzione o muro di cinta?

Il caso era dato da un muro largo appena 30 cm costruito sul fianco di una scala esterna di un fabbricato, ma più con una funzione di riparo che di reale appoggio per la scala. Lo stesso muro insisteva sul confine tra due proprietà diverse.

La questione nasceva quando il proprietario del fondo confinante decideva di costruire in aderenza a quel muro di 30 cm (e con una altezza fuori terra variabile, da 3 m a 5,45 m) senza che la nuova costruzione lo superasse in altezza.

Il proprietario del muro insorgeva contro il Comune (con ricorso al Tar) che aveva concesso il permesso di costruire, poiché quel muro, a suo avviso, avrebbe costituito un muro di cinta e quindi secondo l’art. 878 del codice civile non sarebbe rientrato nel conteggio (o meglio nelle regole) delle distanze con conseguente impossibilità di costruirvi in aderenza.

Per il Tar il muro di 30 cm rientra nella nozione di “costruzione”

Secondo il Tribunale amministrativo regionale quel muro costituiva una “costruzione”, poiché rientrante in tale concetto:

qualunque manufatto autonomo, ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.

Il TAR ricordava, oltretutto, che per giurisprudenza consolidata costituiscono “costruzioni”, ai fini dell’osservanza delle distanze, le scale, le terrazze e i corpi cosiddetti “aggettanti”, rimanendo escluse solo le opere ornamentali di rifinitura accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili (Cassazione Civile sez. II 29.01.2018 n. 2093).

Il proprietario del muro decideva, quindi, di appellarsi al Consiglio di Stato.

Egli sosteneva, invece, che il muro, in ragione della sua funzione di riparo della scala e del pianerottolo di sua proprietà, non potesse essere considerato quale “costruzione”, cioè come elemento della struttura dell’edificio dell’appellante, dato che non aveva funzione di sostegno della scala. Di conseguenza, non essendo quel muro una vera e propria “costruzione” non avrebbe ammesso un’altra costruzione in aderenza.

Per Il CdS un muro di cinta è tale solo se destinato esclusivamente alla demarcazione della linea di confine

I giudici di Palazzo Spada, in condivisione del giudizio del Tar, spiegano che anche a voler ritenere che il muro in questione sia strutturalmente autonomo dalla scala a cielo esistente di fianco (che sembrerebbe sostenersi da sola), non emergono ragioni sufficienti per non ritenerlo a tutti gli effetti una costruzione. In proposito citano la decisione della Cassazione che ha precisato che :

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione e, pertanto, esula da tale nozione il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato (Cass. Civ. Sez. II, n. 8922 del 6 aprile 2017)

Nel caso in esame il muro emergeva in sopraelevazione rispetto alla scala e al parapetto dell’edificio dell’appellante e, come il parapetto di una terrazza, di fatto risultava incorporato nell’edificio medesimo; secondo i giudici, negare l’esistenza di una costruzione significherebbe, in questo caso, negare una evidenza lapalissiana.

Il CdS conclude che, anche se il muro fosse stato considerato alla stregua di un muro di cinta (unica alternativa possibile), non sarebbe stata preclusa la costruzione in aderenza rispetto al medesimo, atteso che:

l’art. 878, comma 2, c.c. fa divieto di costruire in appoggio – e non anche in aderenza – al muro di cinta quando al di là di esso preesista un edificio a distanza inferiore di tre metri: la ragione di ciò è evidentemente da individuare nel fatto che il muro di cinta potrebbe non avere la struttura necessaria per reggere una costruzione; la ratio della norma, quindi, consente la costruzione in aderenza al muro di cinta.

L’art. 877 è anche più esplicito, affermando che “Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Il ricorso in appello non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “Le pertinenze devono rispettare le distanze tra fabbricati?“
  • “Distanze tra confini: accertamento di conformità urbanistica e principio di prevenzione“
  • “Muro di confine tra proprietà a dislivello: a chi l’onere della manutenzione?“
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Download Gratuito Sentenza CdS 4065/2024 - Muro di 30 cm e nozione di costruzione

Edificius
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/un-semplice-muro-di-30-cm-puo-essere-definito-come-costruzione/
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