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Un primo stralcio delle Linee Guida che Acca sta predisponendo per l’applicazione del D.Lgs. 311/2006

Il D. Lgs 311/2006 in vigore dal 2 febbraio 2007 ha, come noto, significativamente modificato il D.Lgs.192/05 di recepimento della Direttiva Europea 2002/91 relativa al contenimento delle dispersioni energetiche.

Il D. Lgs 311/2006 in vigore dal 2 febbraio 2007 ha, come noto, significativamente modificato il D.Lgs.192/05 di recepimento della Direttiva Europea 2002/91 relativa al contenimento delle dispersioni energetiche.
In particolare, l’intero Allegato I al Decreto Legislativo (in cui sono descritte le procedure di verifica delle prestazioni energetiche di un edificio) risulta profondamente rivisitato e per tale ragione BibLus ha messo a disposizione un’utile Tavola Sinottica con la schematizzazione di tutte le nuove procedure e dei relativi obblighi che ne discendono.
Come spesso accade in occasione della diffusione di un nuovo disposto legislativo e in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, per taluni aspetti del testo possono essere possibili interpretazioni alternative.
E’ il caso, ad esempio, delle modalità di verifica degli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione integrale o ampliamento.
Per tali interventi l’Allegato I (al comma 1) prescrive la verifica di tre indicatori:

  • l’EPi (l’Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale),
  • il Rendimento globale dell’impianto,
  • le Trasmittanze delle strutture disperdenti;

lo stesso Allegato I al comma 6, in alternativa, specifica che è possibile evitare la verifica dell’EPi a condizione, però, di soddisfare ulteriori altre condizioni, elencate in quest’ultimo comma (V. anche la Tavola Sinottica).
Pur essendo tutto ciò chiaramente espresso ed evidente all’analisi letterale del testo, sono emerse, in taluni casi, interpretazioni secondo le quali il comma 6 debba essere inteso come alternativo a tutte e tre le verifiche richieste dal comma 1 e non già solo alla prima (verifica dell’EPi).
Un buon programma, pertanto, dovrebbe essere in grado di effettuare le verifiche seguendo anche tale seconda possibilità: TerMus, pertanto, nella sua ultima release (vers. 12), consente al tecnico di operare come effettivamente indicato dalla normativa o di adottare l’interpretazione alternativa illustrata.

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TAVOLA SINOTTICA del D.Lgs.19269 KbPDF
 
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