Autorizzazione paesaggistica e volumi interrati

Autorizzazione paesaggistica: è necessaria anche per volumi interrati

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Tar Campania: non si possono realizzare volumi in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, indifferentemente se si tratta di volumi fuori terra o interrati

Con la sentenza n. 762/2019 del Tar Campania si chiarisce che ai fini delle tutela paesaggistica è indifferente se si tratta di volumi fuori terra o interrati, in entrambi i casi le opere non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione.

I fatti in breve

La proprietaria di un immobile, avente destinazione a parcheggio autoveicoli e a camping, aveva realizzato in assenza di titoli edilizi 6 nuovi bungalow turistici, per una superficie totale di circa 76 m². Successivamente aveva presentato istanza di permesso a costruire in sanatoria, ai sensi della legge 326/2003.

A seguito di rigetto della domanda da parte del Comune, la proprietaria presentava ricorso al Tar.

Secondo il Comune l’istanza di condono edilizio era da rigettare in quanto l’abuso risultava realizzato su un immobile soggetto a vincoli dalla legge 1497/39, oggi dlgs 42/2004, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere; le opere quindi non erano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.

A detta della proprietaria i manufatti avevano un solo lato fuori terra, corrispondente alla parete perimetrale sulla quale si aprono le porte/finestre, ed erano sottoposti al livello stradale, non essendo visibili da alcun luogo pubblico, non arrecavano la modifica dello stato esteriore dei luoghi. Aggiungeva poi, che nel 2014 era stata rilasciata (su parere positivo della Soprintendenza) l’autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione dell’intera struttura ricettiva, comprendente anche i bungalow oggetto della domanda di condono.

La sentenza del Tar

Per il Tribunale le opere consistevano nell’ampliamento funzionale dell’attività turistico-ricettiva e seppure:

per l’intero complesso turistico era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere di riqualificazione, interessanti sia la sistemazione delle aree a verde ed esterne, sia la riqualificazione dei manufatti preesistenti, comprendente i manufatti seminterrati oggetto di condono

è evidente che:

nulla rileva che i manufatti siano seminterrati, essendo il regime della tutela paesaggistica indifferente alla circostanza che trattasi di volumi fuori terra o interrati, che in ogni caso non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzati in assenza della preventiva autorizzazione.

Il diniego del Comune si fonda quindi legittimamente sul contrasto ravvisato con il vincolo paesaggistico.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.