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Trasformazione di un deposito in locale commerciale: occorre il permesso di costruire!

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Attenzione il cambio di destinazione d’uso senza opere da deposito a locale commerciale necessita di permesso di costruire, lo afferma il Tar Campania

Con la sentenza n. 451/2021 il Tar Campania ribadisce la necessità di non sottovalutare il cambio di destinazione d’uso, esso infatti costituisce un’operazione che può avere effetti giuridici rilevanti incidendo sul carico urbanistico.

Il caso

Una privata effettuava il cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile, da deposito ad attività commerciale, senza richiedere alcun titolo abilitativo.

Successivamente, per regolarizzare tale cambio, la medesima depositava una CIL (comunicazione inizio lavori) in sanatoria presso il Comune.

Il Comune riteneva che l’intervento fosse subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi andava oltre i limiti di competenza della CIL presentata dalla privata.

Quest’ultima faceva ricorso al Tar poiché a suo parere una legge regionale le avrebbe liberamente consentito tale mutamento di destinazione d’uso senza opere, in ambito di categorie compatibili.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar ricordano che il comma 1 dell’art. 23 ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del dpr 380/2001, dispone che:

salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a bis ) turistico – ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

Dopo tale premessa, il Tar spiega che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso abbia tendenzialmente una apprezzabilità giuridica e, come tale, non possa essere liberamente eseguito previa CILA.

La giurisprudenza afferma, infatti, che il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico è giuridicamente rilevante, è assentibile solo mediante permesso di costruire.

Tale mutamento infatti, in presenza o meno di opere edilizie, influisce automaticamente sul carico urbanistico.

I togati concludono che, nel caso in esame, appare incontestabile che il mutamento da deposito a commerciale costituisca un passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome; è quindi richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, stante anche la sua incidenza sul carico urbanistico.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento sul cambio di destinazione d’uso leggi anche questi articoli di BibLus-net.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta
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4 commenti
  1. ing. Paolo Maria Mariotti
    ing. Paolo Maria Mariotti dice:

    Mi trovo in una situazione analoga. Nel 1981 (!?) un’attività commerciale chiedeva l’autorizzazione per un capannone industriale in zona D del PRG , per attivare la propria attività. Veniva rilasciata C.E. ed Agibilità previo versamento di oneri per primaria, secondaria e costo costruzione. Venivano richieste ulteriori varianti con oneri ma senza richiedere mai il cambio d’uso. Nel 1992 il capannone industriale veniva ceduto ad una agenzia giornalistica quindi commerciale che chiedeva altre varianti ( concesse) ma mai il cambio d’uso. Seguiva il fallimento dell’Agenzia e l’edificio veniva messo all’asta e ceduto con vendita giudiziaria con categoria attribuita D8 come posseduta dall’inizio. Ora la nuova proprietà intende avviare una attività commerciale con SCIA ma il Comune richiede il cambio d’uso oneroso dopo 40 anni dalla costruzione e dall’udo continuato ed accettato dall’Amministrazione. E’ concepibile e giuridicamente accettabile tale richiesta? Grazie per un commento e dibattito tra colleghi

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    • paolo sciarra
      paolo sciarra dice:

      purtroppo ha ragione il comune, non può in pratica mutare la destinazione d’uso senza permesso di costruire, in quanto si tratta di un mutamento urbanisticamente rilevante che modifica il carico urbanistico. Il tempo passato non è rilevante.

      Rispondi
  2. Guglielmo Satta
    Guglielmo Satta dice:

    Buonasera, mi chiedevo se l’intervento in questione potesse rientrare nel campo di una SCIA alternativa al P. d. C. o se è condizione necessaria il parere del Comune

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Guglielmo,
      il mio consiglio in questi casi è di chiedere direttamente al tuo Comune.
      In linea generale dovrebbe sempre servire un permesso di costruire.

      Rispondi

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