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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Trasformare una tettoia in pergolato fotovoltaico: quando è possibile?

Trasformare una tettoia in pergolato fotovoltaico: quando è possibile?

Una tettoia da demolire può essere trasformata, in qualche caso, in pergolato fotovoltaico: per il Tar Lombardia basta privare l'opera originaria dei suoi caratteri distintivi

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 4 Marzo 2021/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Tettoie-pergolati-fotovoltaici

In alcuni casi, al proprietario di un’opera abusiva (come una tettoia) è concessa la possibilità di recuperarne i materiali e qualche struttura senza che debba essere completamente demolita per la realizzazione di un manufatto regolarizzato (come un pergolato fotovoltaico) attraverso una CILA.

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 29/2021 chiarisce il caso.

I fatti in breve

Un privato realizzava un edificio residenziale su un terreno di sua proprietà, contestualmente aveva deciso di demolire alcuni manufatti accessori irregolari insistenti sullo stesso terreno, tra cui una tettoia.

Il proprietario però voleva solo parzialmente demolire la tettoia (eliminando la copertura), lasciandone intatte alcune strutture (pilastri e travi in legno), per ricavarne un pergolato (intervento ammesso dal regolamento edilizio) destinato ad ospitare pannelli fotovoltaici.

Il privato, prima di iniziarne l’intervento, aveva presentato una CILA per poter demolire/riutilizzare quelle strutture.

Il Comune, esaminata la CILA, prescriveva una distanza minima di 5 cm tra i pannelli fotovoltaici.

Successivamente, una vicina si opponeva all’intervento, lamentando presso l’amministrazione la non ultimazione della demolizione della tettoia, con richiesta di inibizione della CILA.

Il Comune rimaneva silente alla richiesta della vicina, per cui quest’ultima decideva di far ricorso al Tar invocando la violazione del regolamento edilizio che (a suo parere) non avrebbe consentito di qualificare come pergolato la tettoia in esame, massiccia e coperta di pannelli fotovoltaici.

La sentenza del Tar Lombardia

I giudici del Tar premettono che il mantenimento di alcuni pilastri e di qualche trave non è qualificabile come demolizione parziale, e tantomeno come demolizione apparente:

si tratta invece di una facoltà rimessa al proprietario, il quale, una volta reso chiaramente inservibile il manufatto esistente, può riutilizzarne i materiali per successive edificazioni, eventualmente lasciando al loro posto alcuni elementi che dovrebbero comunque essere riposizionati in modo identico.

L’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive è soddisfatto quando tali opere siano state del tutto private della loro funzionalità e riconoscibilità, per sottrazione di elementi essenziali.

Non è necessario, né conforme al principio di proporzionalità, che l’autore dell’abuso subisca un aggravio ulteriore, consistente nella radicale inutilizzabilità dei materiali del vecchio manufatto, qualora sia permesso ricostruire l’opera abusiva.

A parere dei togati, il privato ha esercitato il suo diritto di chiedere all’amministrazione un titolo che consentisse il passaggio dalle opere abusive oggetto di demolizione a nuove opere conformi.

Per i giudici il Comune ha correttamente equiparato quella tettoia ad un pergolato, anche perché l’intervento era ammesso dal regolamento edilizio.

Il Tar conclude che il fatto che la copertura del pergolato sia costituita da pannelli fotovoltaici (facilmente amovibili), non trasforma il manufatto in tettoia, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità (di acqua e luce); la funzione del pergolato è infatti quella di sostegno.

Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • “Un pergolato con impianto fotovoltaico rientra in edilizia libera?“
  • “Pannelli fotovoltaici sul pergolato, secondo Consiglio di Stato non serve il permesso di costruire“
  • “Differenza tra pergolato e tettoia: definizioni, caratteristiche e titoli abilitativi“
  • “Pergola bioclimatica: servono permessi?“
  • “Tettoie per auto senza permesso“
  • “Pergolato senza permesso: cosa prevede la normativa“
  • “Una tettoia chiusa su tre lati fa volume?“

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/trasformare-una-tettoia-in-pergolato-fotovoltaico-quando-e-possibile/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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