Transizione 4.0: come accedere al credito d’imposta sui beni strumentali
Guida rapida e novità sull'agevolazione per sostenere i processi di rinnovamento e sviluppo delle imprese
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal Piano Transizione 4.0 rappresenta un’opportunità concreta per sostenere i processi di rinnovamento e sviluppo delle attività produttive.
Introdotto con la Legge di Bilancio 2020 per sostenere la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere italiane e aumentare la loro competitività attraverso incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta, il Piano Transizione 4.0 sostituisce i precedenti piani Industria 4.0 e Impresa 4.0, spostando il focus dal meccanismo degli ammortamenti a quello dei crediti d’imposta, che permettono anche alle aziende senza utile e alle imprese agricole di beneficiare degli incentivi.
Il piano ha una dotazione complessiva di circa 13,4 miliardi di euro più un fondo complementare di 5 miliardi, con una durata biennale e copertura retroattiva per investimenti a partire da novembre 2020.
Dal 2024 è obbligatoria la comunicazione preventiva e successiva degli investimenti effettuati per accedere al credito d’imposta, con l’obbligo di indicare l’ammontare complessivo e la ripartizione temporale del credito
Di seguito analizziamo in modo chiaro e operativo le principali caratteristiche del beneficio, i requisiti richiesti e le modalità per accedere correttamente all’agevolazione.
Indice
Chi può accedere a Transizione 4.0?
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione o dal settore di appartenenza e possono beneficiarne anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Per ottenere l’agevolazione, è fondamentale che l’impresa sia in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e abbia adempiuto correttamente agli obblighi contributivi e previdenziali verso i propri lavoratori.
Sono escluse dall’incentivo le imprese:
- destinatarie di sanzioni interdittive previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- in situazioni di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali;
- coinvolte in procedimenti in corso per l’accertamento di una di queste condizioni.
Oltre alle imprese, il credito d’imposta è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ma solo per gli investimenti in beni strumentali tradizionali e non per quelli destinati alla trasformazione digitale previsti dagli allegati A e B della Legge 232/2016.
Transizione 4.0: quali acquisti sono agevolati
La transizione 4.0 è un’agevolazione riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed è riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione e consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali tecnologicamente avanzati ex allegato A legge 232/2016, inclusi i beni oggetto di “revamping” (macchinario obsoleto ammodernato tecnologicamente in logica 4.0), con nuovo serial number e nuova marcatura CEE, che risulti quindi nuovo di fabbrica.
Fino al 31 dicembre 2025 la misura del credito è fissata in misura pari al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 10% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni e 5% per la quota di investimenti entro il limite massimo di 20 milioni di euro.
Il credito prevede un’aliquota pari al 15% del costo dei beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati inclusi nell’allegato B Legge 232/2016 entro il limite massimo di 1 milione. L’aliquota sarà ridotta al 10% nel 2025.
Nell’allegato B sono inclusi software, sistemi, piattaforme e applicazioni anche qualora fruiti in soluzioni di “cloud computing” per la quota loro imputabile.
Sono esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici. Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti. In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale comunicazione preventiva “dimenticata” può essere trasmessa senza dover ricorrere all’istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Transizione 4.0: allegato A (beni materiali agevolabili)
L’allegato A alla Legge 232/2016 fornisce una definizione chiara dei beni materiali che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili da Industria 4.0 e anche da Transizione 5.0 purché legati a progetti innovativi per la riduzione dei consumi.
Questi beni materiali includono macchinari, attrezzature, impianti e dispositivi tecnologici che sono essenziali per l’implementazione di soluzioni innovative e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Transizione 4.0 allegato A
- Macchine utensili per l’asportazione.
- Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici.
- Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
- Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali.
- Macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio.
- Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico).
- Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot.
- Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici.
- Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale.
- Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici).
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
- conformità ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, le stesse macchine sopracitate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Inoltre, costituiscono beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i seguenti:
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Infine, i dispositivi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità includono:
- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
Transizione 4.0: allegato B (beni immateriali e tecnologie agevolabili)
L’Allegato B alla Legge 232/2016 definisce una serie di beni immateriali e tecnologie che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili nell’ambito dell’Industria 4.0 e 5.0. Questi beni immateriali sono fondamentali per favorire l’innovazione e l’efficienza nel settore produttivo, consentendo alle imprese di adottare soluzioni avanzate e di rimanere competitive sul mercato.
Transizione 4.0: allegato B
L’inclusione di questi beni immateriali forniscono un quadro chiaro delle tecnologie e delle risorse che possono essere incentivati attraverso agevolazioni fiscali o altri incentivi governativi, quali:
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
Transizione 4.0: chi assevera i beni tecnologicamente avanzati
Per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati — materiali o immateriali — è richiesta una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o un perito industriale iscritto all’albo, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato. Questa documentazione deve attestare che i beni rispettano le caratteristiche tecniche richieste e che siano effettivamente interconnessi ai sistemi aziendali di gestione o alla rete di fornitura.
Nel caso di beni destinati al settore agricolo, la perizia può essere firmata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, mentre, per gli investimenti di importo fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Transizione 4.0: a quanto ammonta l’agevolazione
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento e della data in cui lo stesso è realizzato. Riportiamo integralmente quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- beni strumentali materiali “Transizione 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016)
- 2021 – Il credito d’imposta è pari al 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%;
- 2022 – Il credito d’imposta è pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- 2023-2025 – Il credito d’imposta è pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 5% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione “Transizione 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), comprese le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%:
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2023 – il credito d’imposta è pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2024 – il credito d’imposta è pari al 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2025 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato A alla legge n. 232/2016. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% (per il periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre)
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- altri beni strumentali immateriali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% (per il periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre)
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo (con riferimento agli investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro possono compensare il bonus in un’unica quota annuale).
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati.
I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:
- 6935 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016);
- 6936 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016);
- 6937 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016).
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione.
Al via le comunicazioni per accedere a Transizione 4.0
Il MIMIT ha pubblicato la procedura per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 con il nuovo modello di comunicazione previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 giugno 2025.
Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2026, a patto che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo dell’investimento. Le risorse disponibili per questa misura ammontano complessivamente a 2,2 miliardi di euro.
La trasmissione delle comunicazioni può avvenire a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico presente nell’area “Transizione 4.0” del sito del GSE, accessibile con SPID.
Il processo di prenotazione del credito d’imposta si articola in 3 fasi principali:
- comunicazione preventiva: le imprese devono inviare una comunicazione preliminare entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti programmati e l’importo del credito d’imposta spettante. È importante sottolineare che l’ordine cronologico di invio determina l’accesso prioritario alle risorse;
- conferma dell’acconto: entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, le imprese devono trasmettere una seconda comunicazione per attestare il versamento di almeno il 20% dell’investimento;
- comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, occorre inviare una comunicazione conclusiva entro il 31 gennaio 2026 per gli interventi conclusi entro il 31 dicembre 2025, o entro il 31 luglio 2026 per quelli completati entro il 30 giugno 2026.
Segnaliamo che il GSE ha comunicato nella giornata di mercoledì 18 giugno 2025, che tali fondi risultano esauriti per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello (D.M. 24 aprile 2024).
Si ricorda che, ai sensi del comma 9, dell’articolo 2, del DD 15 maggio 2025, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse garantendo alle imprese priorità di accesso a eventuali nuove disponibilità, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di invio.
Le imprese che avevano già inviato comunicazioni (preventive o di completamento) utilizzando il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, per investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare:
- conferma dell’ordine cronologico: per mantenere la priorità acquisita, sarà necessario trasmettere il nuovo modello entro 30 giorni dal 17 giugno 2025;
- obblighi successivi: rimangono invariati gli obblighi relativi alla conferma dell’acconto e alla comunicazione di completamento – entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva -;
- termini: chi non si adegua entro 30 giorni dovrà ripresentare la comunicazione secondo le nuove modalità, perdendo il diritto alla priorità precedentemente acquisita.
Il Ministero trasmetterà mensilmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese aventi diritto al credito, in ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni preventive e limitatamente alle comunicazioni di completamento. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione.
Restano fuori dalla nuova procedura gli investimenti completati nel 2024 e quelli completati nel 2025 ma con ordine accettato dal venditore e versamento di acconti almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024. Per tali casi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del 24 aprile 2024, con l’invio del modello:
- sia in via preventiva che consuntiva per investimenti dal 30 marzo 2024;
- solo in via consuntiva per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Disponibili per il download gratuito:
- il D.D. 16/06/2025 - Apertura piattaforma 4.0
- D.D. 15/05/2025 - Modalità, termini e modello di comunicazione dei dati Transizione 4.0
Avvia la transizione digitale della tua azienda o della tua attività professionale gestendo i tuoi progetti e le tue attività con una piattaforma cloud con funzioni integrate per il collaborative working e il project management.
Come presentare domanda al GSE per il credito di imposta 4.0
In data 16 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0, attraverso la quale le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno martedì 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Disponibili per il download gratuito:
- il D.D. 16/06/2025 - Apertura piattaforma 4.0
- D.D. 15/05/2025 - Modalità, termini e modello di comunicazione dei dati Transizione 4.0
Transizione 4.0: ecco le FAQ
Si riportano una serie di FAQ sulla transizione 4.0.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si applica solo alle grandi imprese o anche alle piccole e medie imprese (PMI)?
Il credito d’imposta è accessibile a tutte le imprese, indipendentemente da dimensione, forma giuridica o settore di attività. Anche le PMI possono beneficiarne, purché rispettino i requisiti previsti.
È possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 4.0 con altre agevolazioni?
Salvo specifiche incompatibilità, il credito d’imposta può essere cumulato con altre misure di incentivo pubblico, nei limiti del costo sostenuto e nel rispetto delle normative europee sugli aiuti di Stato.
Cosa succede se un’impresa dimentica di inviare la comunicazione preventiva per gli investimenti?
Se si tratta di investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, la comunicazione preventiva è necessaria ma non è previsto un termine perentorio a pena di decadenza. È comunque indispensabile trasmetterla prima della compensazione. Non è necessario ricorrere alla remissione in bonis.
È obbligatorio che i beni acquistati siano nuovi o si possono agevolare anche beni usati?
Per beneficiare del credito d’imposta i beni devono essere nuovi di fabbrica. Sono ammessi anche i beni oggetto di “revamping”, ma devono essere completamente rinnovati con nuovo numero di matricola e marcatura CE.
Quali investimenti non rientrano tra quelli agevolabili dal credito d’imposta Transizione 4.0?
Sono esclusi dall’agevolazione, tra gli altri:
- veicoli e mezzi di trasporto a motore;
- fabbricati e costruzioni;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- beni gratuitamente devolvibili nei settori concessori (energia, acqua, trasporti, ecc.).
Cosa succede se l’impresa non completa l’investimento nei termini previsti?
Se l’investimento non viene completato entro le scadenze previste, l’impresa potrebbe perdere il diritto al credito o beneficiare solo della parte corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati e documentati entro i termini.
Le imprese agricole possono beneficiare del credito d’imposta per beni 4.0?
Anche le imprese agricole possono accedere al credito, purché effettuino investimenti in beni strumentali materiali o immateriali conformi ai requisiti tecnici previsti dal Piano Transizione 4.0.
Che cos’è l’Allegato A della Legge 232/2016?
L’Allegato A definisce l’elenco dei beni materiali strumentali che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0 e Transizione 5.0, a condizione che siano legati a progetti innovativi e alla riduzione dei consumi.
Che cos’è l’Allegato B della Legge 232/2016?
L’Allegato B individua i beni immateriali (software e tecnologie digitali) che possono beneficiare delle agevolazioni, se utilizzati per favorire innovazione ed efficienza nei processi produttivi.
Quali sono le condizioni per ottenere l’agevolazione?
Per accedere al beneficio è necessario che:
- l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo del bene.
Come si presenta la domanda per ottenere il credito d’imposta 4.0 nel 2025?
La domanda per il credito d’imposta 4.0 si presenta esclusivamente tramite la piattaforma informatica GSE, accessibile dalla sezione “Transizione 4.0” del sito GSE. L’accesso avviene tramite SPID. Le imprese devono compilare e inviare il modello di comunicazione disponibile online. Le comunicazioni possono essere inviate a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025.
Quali investimenti possono beneficiare del credito d’imposta 4.0?
Possono accedere al credito d’imposta 4.0 gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, o fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 è stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento. Il limite complessivo di spesa per la misura è pari a 2,2 miliardi di euro.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/transizione-4-0/




