Tramezzature interne: la demolizione e ricostruzione è manutenzione straordinaria
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Tar Lazio: demolire e ricostruire le tramezzature interne con diversa disposizione degli spazi costituisce manutenzione straordinaria e basta la CILA, anche in area con vincolo paesaggistico
Acquistare un vecchio immobile vuol dire, in qualche modo, acquisire con esso le abitudini e le esigenze di chi lo ha abitato prima di noi; ma i tempi cambiano e con essi anche le mode e le esigenze dell’abitare.
Se in passato frazionare gli spazi vitali con una netta separazione attraverso corridoi e disimpegni costituiva un modello da perseguire nelle nostre abitazioni, oggi la nuova tendenza è l'”open space“, che mira a recuperare tutto lo spazio disponibile in una casa, assumendo la funzione di spazio multiuso.
Ecco, quindi, che sovente quando entriamo in un vecchio immobile che intendiamo adibire ad abitazione o ad altro uso, la prima idea che balza alla mente è quella di ridistribuire lo spazio demolendo e ricostruendo le tramezzature interne.
Il Tar Lazio con la sentenza n. 4635/2022 torna a dibattere sulla natura edilizia di questa operazione, non sempre così chiara e scontata nella scelta del titolo edilizio opportuno.
Demolire e ricostruire tramezzi interni in area paesaggisticamente vincolata comporta qualche eccezione nella scelta del titolo edilizio? Il caso
Il Comune ingiungeva ad un privato la demolizione di alcune opere edilizie realizzate, tra le quali figurava la demolizione e la ricostruzione delle tramezzature interne al fabbricato adibito ad abitazione.
L’ente territoriale sosteneva che dette opere fossero state assentibili attraverso un permesso di costruire o SCIA alternativa e, poiché le stesse opere ricadevano in area con vincolo paesaggistico, fosse necessario anche il nulla osta ai sensi del dlgs n. 42/2004.
A parere del privato, invece, i lavori di ristrutturazione interna, ossia la creazione di tramezzature interne:
- avrebbero integrato un’attività di edilizia libera art. 6 dpr 380/2001 , riconducibile alla manutenzione straordinaria, non essendo coinvolte “parti strutturali” dell’edificio);
- non avrebbe necessitato di autorizzazione paesaggistica ai sensi della lett. A.1 del dpr 31/2017 “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici […]”.
La questione si risolveva con un ricorso al Tar.
Il parere del Tar Lazio: non rileva il vincolo paesaggistico per le opere interne
I giudici, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ribadiscono che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la scia alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica:
le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a SCIA, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano “i rigorosi limiti imposti dal vincolo paesaggistico”.
Si tratta, infatti, di opere meramente interne, che non hanno comportato in alcun modo aumento dei volumi preesistenti né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Per la modifica di tramezzi interni è sufficiente la CILA!“
- “Modifica divisione interna senza titolo edilizio: demolizione o multa?“

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