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Tracciabilità dei pagamenti: “ulteriori indicazioni” dall’Autorità

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) torna ad occuparsi di tracciabilità dei pagamenti con la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari"

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) torna ad occuparsi di tracciabilità dei pagamenti con la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

Alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 136/2010 – si legge nel provvedimento – gli obblighi di tracciabilità si applicano integralmente e da subito ai contratti (e subcontratti derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, anche se relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Questi contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, le nuove disposizioni (art.6 comma 2 D.L. n. 187/2010, convertito con L. 217/2010), prescrivono che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano adeguato i contratti su base volontaria, gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall’articolo 3 della L. 136/2010, senza necessità di sottoscrivere atti supplementari e/o integrativi, ai sensi dell’art. 1374 C.C..

Si ricorda che l’articolo 1374 C.C. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per sub-contratti, è stato ritenuto idoneo ad evitare la nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio (sancita dal comma 8 dell’articolo 6 della legge n. 136/2010), che – secondo l’Autorità – avrebbe comportato conseguenze rilevanti in termini anche di aggravi di costi.

L’Autorità precisa inoltre che la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.

Ricordiamo che l’Autorità aveva già fornito indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la determinazione n. 8/2010. Tale Determinazione illustra gli ambiti di applicazione della tracciabilità, fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.

Clicca qui per scaricare il testo della determinazione n. 10/2010 dell’A.V.C.P.
Clicca qui per scaricare il testo della determinazione n. 8/2010 dell’A.V.C.P.

 
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