Titoli edilizi e prefabbricati ad uso abitativo
Tar Lazio: lo stato di necessità abitativo non può anteporsi all’abuso edilizio che resta prioritariamente reprimibile
Dura lex, sed lex!
Il provvedimento repressivo dell’abuso è atto vincolato, che non può tener conto di altre questioni non previste a livello normativo: un prefabbricato utilizzato come abitazione, anche per uno stato di necessità, per quanto sia amovibile, è vincolato al permesso di costruire. Lo afferma la sentenza n. 9127/2020 del Tar Lazio.
Il caso
Il proprietario di un terreno in zona agricola riteneva, a causa del personale stato di indigenza e in attesa di assegnazione di una casa popolare, di poter alloggiare la propria famiglia in un prefabbricato di natura precaria per sopperire ad esigenze abitative di natura temporanea, senza richiedere alcun titolo abilitativo.
Il prefabbricato era realizzato in legno ed aveva una superficie di 52 m²; era semplicemente poggiato su un piano di calpestio in blocchetti di tufo e malta con battuto di cemento alto mediamente 25 cm.
Il Comune emetteva provvedimento di demolizione del prefabbricato e ripristino dello stato originario dei luoghi, in mancanza del necessario permesso di costruire occorrente per quel manufatto.
Di conseguenza, il privato faceva ricorso al Tar lamentando l’erronea applicazione dell’art. 3 (definizione degli interventi edilizi) comma 1, lett. e) del dpr n. 380/2001, che qualificava il manufatto come “nuova costruzione”; egli riteneva, invece, si trattasse di un’opera precaria e temporanea che non necessitava del permesso di costruire.
La sentenza del Tar Lazio
A detta dei giudici:
una struttura prefabbricata, anche se semplicemente appoggiata al suolo, senza ancoraggio, rientra nella nozione di “nuova costruzione” urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinato ad essere stabilmente utilizzato come abitazione o locale lavorativo e quindi necessita di un titolo abilitativo edilizio
Il manufatto in questione, quindi, anche presentando delle caratteristiche di amovibilità, richiede opere di fondazione e la realizzazione di impianti tecnologici e servizi che impongono l’allacciamento permanente; a tal riguardo i togati ricordano che al comma 1, lett. e), punto 5 sono riportati come “nuova costruzione” necessitanti di un permesso di costruire, anche l’installazione di manufatti leggeri che siano utilizzati al pari di un abitazione, quali:
- prefabbricati;
- roulottes;
- campers;
- case mobili;
- imbarcazioni.
Per i togati il manufatto in esame non può rientrare tra “quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, cessate le quali i manufatti vengono immediatamente rimossi, come contemplato dall’art. 6 (L) “attività di edilizia libera” comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico dell’Edilizia.
Le predette esigenze sono incompatibili con le esigenze abitative rappresentate dal ricorrente; né può essere preso in considerazione lo “stato di necessità” del ricorrente di assicurare un alloggio al proprio nucleo familiare, non avendo il Comune nessun margine di discrezionalità in questo senso sull’applicazione del regolamento.
Il ricorso è quindi respinto.
Per maggiore approfondimento in merito leggi anche questi articoli di BiBlus-net:
- “Parcheggio permanente di roulotte e simili: si tratta di abuso edilizio?“
- “Per un container stabilmente fissato al suolo serve il permesso di costruire“
- “Container per deposito attrezzi: occorre il permesso di costruire?“
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