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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?

Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?

Per il Tar Campania occorre valutare l'impatto effettivo che tali opere generano sul territorio

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 7 Ottobre 2021/2 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?

Attenzione: la realizzazione di una tettoia potrebbe apparire come un’opera pertinenziale rientrante in manutenzione straordinaria, ma a fare la differenza dal punto di vista urbanistico è l’impatto che essa può configurare sul territorio circostante.

Inoltre una tettoia in area paesaggisticamente vincolata, anche se aperta sui lati, genera comunque superficie utile che incide sulla salvaguardia del vincolo.

Questi, in sintesi, i chiarimenti proposti dal Tar Campania nella sentenza n. 5628/2021.

Il caso

I proprietari di un fabbricato, sito in area con vincolo paesaggistico, vi realizzavano su due lati dell’immobile due tettoie composte da profilati in ferro e copertura in lamiera grecata:

  • la prima di circa 45 m² per un’altezza media di 2,90 m;
  • la seconda di circa 24 m² per altezza media di 2,90 m.

Successivamente, i manufatti descritti venivano colpiti da un’ordinanza di demolizione da parte del Comune perché ritenuti nuove costruzioni realizzate senza l’opportuno titolo edilizio, e quindi abusive.

I privati ricorrevano al Tar contro il provvedimento di demolizione, sostenendo che le tettoie fossero da ricondurre tra gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) del D.P.R. 380/2001.

A loro parere, infatti:

  • non vi sarebbe stata alcuna modifica dell’originaria destinazione d’uso né alcun aumento della volumetria complessiva del fabbricato;
  • rientrando le tettoie in manutenzione straordinaria, di conseguenza non sarebbe nemmeno stato necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004);
  • le opere contestate costituivano pertinenza del fabbricato.

La sentenza del Tar Campania

A parere del Tar, le opere del caso non possono rientrare in manutenzione straordinaria in quanto implicanti una apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia, con creazione di nuove superfici utili ed incremento della volumetria esistente.

Le suddette opere sono invece ascrivibili agli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001, e come tali assoggettabili, ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.P.R., al permesso di costruire.

I giudici ribadiscono che per valutare se l’intervento possa essere considerato nuova costruzione occorre valutare l’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, e le tettoie del caso ricadono in questa eventualità:

in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto

I togati spiegano in merito, che:

  • il legislatore ha voluto identificare le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo;
  • non possono essere qualificati come pertinenze (art. 3, comma 1, lett. e. 6), D.P.R. 380/2001) gli interventi che consistono in ampliamenti volumetrici e/o parti integranti di fabbricati che perciò hanno una propria individualità fisica e strutturale, anche se destinati a servizio e/o ornamento del preesistente immobile principale. Peraltro, va rilevato che l’art. 3, comma 1, lett. e. 6), D.P.R. 380/2001 include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.

La nozione di “superficie utile” in ambito paesaggistico

Il Tar, a conclusione, chiarisce che le tettoie in questione generano trasformazione del territorio e, quindi, ricadendo nel caso di nuova costruzione, vanno assoggettate all’autorizzazione paesaggistica.

Infatti (continua a spiegare il Tar), relativamente alla superficie utile creata dalle tettoie, in ambito paesaggistico la nozione di “superficie utile” di cui all’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) deve essere intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “Rifacimento intonaco esterno: manutenzione ordinaria o straordinaria?“
  • “Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire“
  • “Tettoie: è l’uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni“
  • “Differenza tra pergolato e tettoia: quando occorre il permesso di costruire?“
  • “Tettoia aperta su 3 lati: occorre il permesso di costruire?“
  • “Tettoia aperta lateralmente: deve rispettare le distanze tra costruzioni?“
  • “Trasformare una tettoia in pergolato fotovoltaico: quando è possibile?“
  • “Tettoia per esterno senza permesso“

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tettoie-manutenzione-straordinaria-o-nuova-costruzione/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. UGO ROBALDO
    UGO ROBALDO dice:
    15 Ottobre 2021 en 8:58

    Buongiorno,
    come mai nel Vs. articolo del 9 febbraio 2017 il TAR della Campania dice che per una tettoia non occorre il permessi di costruire e quindi non c’è l’obbligo della demolizione.?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      15 Ottobre 2021 en 10:19

      Ciao Ugo,
      non è raro che le sentenze dei diversi TAR siano contrastanti o giungano a conclusioni diametralmente opposte.
      Per avere un riferimento in giurisprudenza “più autorevole” conviene sempre ricercare anche sentenze del Consiglio di Stato o della Cassazione.

      Rispondi
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