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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Tettoie: ecco quando ricadono in edilizia libera

Tettoie: ecco quando ricadono in edilizia libera

Le tettoie quando di ridotte dimensioni, conformate a manufatti di arredo e di riparo possono ritenersi liberamente edificabili. I chiarimenti del Tar Campania

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 13 Aprile 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Tettoie e manufatti di arredo: ecco le condizioni per l'edilizia libera

Se potessimo stilare una classifica degli abusi edilizi più diffusi, dopo le verande potremmo sicuramente collocare al secondo posto le tettoie.

Il Tar Campania con la sentenza n. 609/2022 mette a paragone tre strutture definibili come tettoie, delle quali solo una può rientrare in edilizia libera.

Il caso delle tre tettoie non autorizzate

Un Comune emetteva un’ordinanza di demolizione intesa a rimuovere tre tettoie realizzate da un privato, poiché realizzate senza permesso di costruire.

I tre manufatti presentavano le seguenti caratteristiche:

  • la prima tettoia risultava in aderenza al fabbricato e fungeva da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di poco più di 9 m² con un’altezza massima di circa 2,70 m ed un’altezza minima di circa 2,50 m;
  • la seconda tettoia, per una superficie di circa 61 m² ed un’altezza massima di circa 2,90 m ed un’altezza minima di circa 2,70 m, era utilizzata come riparo attrezzi e deposito masserizie;
  • la terza tettoia fungeva da ricovero autoveicoli per una superficie di m² 39 ed un’altezza massima di circa 3,30 m ed un’altezza minima di circa 2,70 m.

Il proprietario delle tettoie in sua difesa sottolineava la natura pertinenziale delle opere in contestazione, a suo parere inidonee ad incidere sull’assetto urbanistico esistente; e così l’uomo procedeva in ricorso presso il Tar.

La sentenza del Tar Campania: occorre valutare l’uso precario dell’opera a prescindere dai materiali

I giudici del Tar ricordano che, in linea di principio, ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, in base alla struttura e all’estensione dell’area coperta.

Essi spiegano che:

non è necessario che l’alterazione dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n. 3329).

L’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.

Pertanto, quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001, in quanto non rappresentano rinnovazione o sostituzione di un elemento architettonico, ma costituiscono l’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio con modifica del prospetto, implicando il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Le tettoie come pertinenze urbanistiche liberamente edificabili

Infine il Tar ribadisce che:

solo quando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche. Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, […] in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Ne consegue che, nel caso in esame, delle tre tettoie solo quella di 9 m² può rientrare in edilizia libera data la sua natura pertinenziale e la ridotta dimensione superficiale e volumetrica, mentre per le altre due occorreva richiedere il PdC.

Il ricorso è, quindi, parzialmente accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?“
  • “Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire“
  • “Tettoia per esterno senza permesso“
  • “Strutture senza concessione edilizia“
  • “Sostituzione infissi edilizia libera“
  • “Tettoia definizione“
  • “CILA ed edilizia libera: cosa sono e come si distinguono“
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Download Gratuito Tar Campania - sentenza n. 609/2022 (tettoie ed edilizia libera)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tettoie-ecco-quando-ricadono-in-edilizia-libera/
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