Tettoia e autorizzazione paesaggistica postuma

Tettoia: quando è possibile l’autorizzazione paesaggistica postuma?

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Tar Campania: una tettoia di modeste dimensioni pertinenziale può essere assentita con autorizzazione paesaggistica postuma

Il Tar Campania con la sentenza n. 654/2023 fa interessanti considerazioni sull’autorizzazione paesaggistica, partendo dal caso di alcune tettoie non autorizzate.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto di assenso autonomo rispetto al rilascio dei titoli edilizi, i cui presupposti non sempre collimano con la base regolamentare urbanistica ed edilizia di quest’ultimi.

In linea di principio non è possibile rilasciare un’autorizzazione paesaggistica postuma alla realizzazione dell’opera (in sanatoria), a meno che – secondo il Tar Campania – non si tratti di opere di modesta entità e di natura accessoria, per le quali va fatta una specifica valutazione.

È per questo che quando si opera la scelta del giusto titolo abilitativo per legittimare le opere edilizie occorre fare molta attenzione, come altrettanta attenzione si rende necessaria ai fini della richiesta e della redazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata. Per quest’ultima posso consigliarti il software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, con risparmio di tempo ed in maniera guidata, la documentazione per:

  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del dlgs 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al dpr 31/2017.

La tettoia della discordia. Nuova volumetria o superficie accessoria?

Protagoniste del caso di oggi sono due tettoie:

  • la prima, in alluminio e tegole, con lunghezza 3,15 m circa; larghezza 1,50 m circa; altezza netta alla gronda 2,55 m circa; altezza netta al colmo 2,65 m circa;
  • la seconda in legno e in tegole, invece, con una lunghezza 3,55 m, larghezza 1,20 m; altezza al colmo 2,46 m circa; altezza alla gronda 2,20 m circa, posizionata sul pianerottolo di ingresso all’unità immobiliare.

Il proprietario ne richiedeva l’autorizzazione paesaggistica postuma, ma la Soprintendenza opponeva un diniego, per cui l’istante decideva di far ricorso al Tar.

Secondo il ricorrente:

  • contrariamente a quanto asserito dalla Soprintendenza, le due tettoie non avevano comportato la creazione di superficie e volume e che, pertanto, non essendo in presenza di una “nuova opera” ma di un intervento manutentivo/pertinenziale, erano escluse dal conseguimento della sanatoria ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004;
  • le opere in contestazione rientravano tra gli interventi di edilizia libera di cui al comma 1 e-quinquies del dpr 380/2001 o tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lett. b), del precedente art. 3, per cui non era necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

I chiarimenti del Tar sulle tettoie e le differenze tra superficie utile e superficie accessoria

I giudici premettono che il Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies del dpr 380/2001, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, individua le tettoie al più tra le c.d. superfici accessorie.

Essi, richiamando il CdS, chiariscono che in materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167 del Codice dei beni culturali non può che interpretarsi facendo riferimento al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia.

Superficie utile e superficie accessoria

Il riferimento a tali definizioni risulta, quindi, utile al fine di inquadrare l’intervento realizzato.

Per quanto emerge dal Regolamento edilizio-tipo:

  • la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
  • la superficie accessoria è, invece, rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, comprendente, a titolo esemplificativo, anche i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze.

Posto che:

  • l’art. 167 dlgs n. 42/2004 pone quale causa generale ostativa alla sanatoria le sole superfici utili (o volumi),
  • tali superfici utili escludono quelle accessorie,

deve ritenersi che nel caso in esame l’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene ricomprensibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica comunale, non integrava gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167 dlgs n. 42/2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all’avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica, comunque necessario poiché opere comportanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, in relazione alle quali occorre, dunque, verificarne la compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall’area in cui l’intervento edilizio è stato realizzato. Per i giudici occorre tener conto che:

Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico (Consiglio di Stato n. 33/2023)

Infatti, ciascun costrutto normativo deve essere osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare (per questo stesso motivo, ad esempio, i volumi c.d. “tecnici”, per quanto irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, soggiacciono invece al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela il diverso interesse alla percezione visiva dei manufatti, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

In conclusione, le opere in contestazione, per le quali si nega la sanatoria, sono certamente di modesta entità ed hanno natura accessoria, e, come tali, non sono incluse dal glossario tra le superfici utili.

Per queste tipologie di opere non opera il divieto automatico di sanatoria, ma occorre sempre una valutazione in concreto del merito paesaggistico.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

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