Tetto non riscaldato, sì al Superbonus per demolizione-ricostruzione e coibentazione
Entrate: ok alla demolizione e ricostruzione e coibentazione del tetto non riscaldato purché sia raggiunta l’incidenza del 25% della superficie disperdente lorda del volume riscaldato ante lavori
Con la risposta all’interpello n. 779/2021 l’Agenzia delle Entrate parla del caso di un tetto non riscaldato da demolire, ricostruire e coibentare con il beneficio dell’agevolazione Superbonus 110%.
Il quesito
L’istante intende demolire/ricostruire il tetto preesistente della propria unità immobiliare indipendente, per realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante.
L’attuale sottotetto:
- è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante;
- è privo di impianto di riscaldamento a differenza del nuovo locale sottotetto che sarà dotato di impianto di riscaldamento.
Trattandosi di locale accessorio al fabbricato sottostante non abitabile, lo stesso non sarà accatastato in via autonoma, restando accessorio al fabbricato principale.
L’istante specifica che l’intero fabbricato sarà interessato dai seguenti lavori di:
- rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico;
- pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico;
- opere di impermeabilizzazione aree scoperte;
- realizzazione di lattoneria per raccolta di acque meteoriche del tetto;
- realizzazione massetti interni ed esterni con relativa posa di mattonelle;
- posa infissi e ringhiere sui balconi;
- realizzazione impianto idrico ed elettrico.
L’istante fa presente che:
- i lavori in oggetto non prevedono aumenti di volumetria trattandosi di demolizione e realizzazione di sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento;
- il lavoro di demolizione del tetto preesistente con rifacimento del nuovo (unitamente ad altri interventi connessi) permetterà il salto di almeno due classi energetiche, migliorando il rendimento energetico del tetto stesso e dell’intera abitazione sottostante.
Fatta questa premessa, il contribuente istante chiede se i soli lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché la posa degli infissi esterni siano ammessi a fruire del Superbonus 110%.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco premette che per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 al comma 1, lett. a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainanti” rientra anche la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (cfr. articolo 1, comma 66, lett. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Anche per tale intervento, agevolabile con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione è condizionata, tra l’altro, al rispetto delle condizioni indicate nel medesimo comma 1, lett. a). Ciò implica, in particolare, che l’intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari.
L’Agenzia ricorda che l’intervento deve riguardare, nella percentuale sopra indicata le superfici:
- opache verticali (pareti generalmente esterne),
- orizzontali (coperture, pavimenti),
- inclinate,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i pertinenti requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K.
Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall’istante, il sottotetto non sia riscaldato.
In ultimo, l’Agenzia precisa che in merito alle spese sostenute per la posa degli infissi, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del dl n. 63 del 2013 eseguiti congiuntamente, tra l’altro, all’intervento di isolamento termico. Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi.
L’agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Superbonus: occhio al tetto non disperdente”
Clicca qui per scaricare la risposta dell’Agenzia delle Entrate

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