Testo Unico Sicurezza: i requisiti per la nomina del Responsabile o Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione
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Il Responsabile del Sevizio di prevenzione protezione (R. S. S. P. ) è una figura che deve essere presente in tutte le aziende; tale mansione, a seconda dei casi, nel rispetto delle disposizioni degli art. 31 e 34 del Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, da personale interno o esterno all’azienda.
Il Responsabile del Sevizio di prevenzione protezione (R. S. S. P. ) è una figura che deve essere presente in tutte le aziende; tale mansione, a seconda dei casi, nel rispetto delle disposizioni degli art. 31 e 34 del Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, da personale interno o esterno all’azienda.
Il D. Lgs. 81/2008 non prevede, a differenza di quanto accadeva in precedenza con il D. Lgs. 626/94, l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R. S. P. P. ) agli organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).
Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento comprovante con certezza l’avvenuta nomina e il rispetto delle disposizioni normative.
Si evidenzia che comunque il nominativo del R. S. P. P. va indicato espressamente nel documento o autocertificazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 c. 2 lett. e) del Testo Unico della Sicurezza e che tali documenti, ai sensi del suddetto comma, devono avere data certa.
Il D. Lgs. 81/2008 non prevede, a differenza di quanto accadeva in precedenza con il D. Lgs. 626/94, l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R. S. P. P. ) agli organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).
Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento comprovante con certezza l’avvenuta nomina e il rispetto delle disposizioni normative.
Si evidenzia che comunque il nominativo del R. S. P. P. va indicato espressamente nel documento o autocertificazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 c. 2 lett. e) del Testo Unico della Sicurezza e che tali documenti, ai sensi del suddetto comma, devono avere data certa.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/testo-unico-sicurezza-i-requisiti-per-la-nomina-del-responsabile-o-addetto-dei-servizi-di-prevenzione-e-protezione/
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