Testo Unico Edilizia aggiornato allo Sblocca Cantieri

Testo Unico Edilizia aggiornato alla legge Sblocca cantieri: ecco il dpr n. 380/2001 coordinato

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Le novità in edilizia dopo la legge Sblocca cantieri: dagli interventi strutturali in zone sismiche alle distanze tra fabbricati. Scarica il dpr n. 380/2001 coordinato

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge n. 55/2019, cosiddetta Sblocca cantieri, sono state introdotte modifiche al Codice appalti (dlgs n. 50/2016) e al Testo Unico Edilizia (dpr n. 380/2001).

Le modifiche in edilizia riguardano principalmente:

  • prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti
  • denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
  • collaudo statico
  • disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
  • distanze tra fabbricati

Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

In riferimento alle prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, l’art. 3, comma 1, lett. 0a) della legge n. 55/2019 modifica l’art. 59, comma 2 del dpr n. 380/2001 inserendo il seguente comma c-bis:

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

L’art. 3, comma 1, lett. a) della legge Sblocca cantieri prevede modifiche all’art. 65 del dpr n. 380/2001, ossia in riferimento alla denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, contemplando:

  • la sostituzione dei commi 1, 3, 4 e 7
  • la modifica dei commi 6 e 8

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.

L’inizio del comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando (…): 

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Aggiunto il seguente comma 8-bis:

8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 

Collaudo statico

L’art. 3, comma 1, lett. b) della legge Sblocca cantieri modifica l’articolo 67 del dpr n. 380/2001 in materia di collaudo statico. In particolare

Il comma 7 è stato così modificato:

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall’art. 62.

N.B. la parte sottolineata è stata cancellata; quella in rosso è stata aggiunta.

Aggiunto il comma 8-ter:

8-ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

All’articolo 93 del dpr n. 380/2001, sono stati sostituiti i seguenti commi 3, 4 e 5.

Il nuovo comma 3 è il seguente:

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

Il nuovo comma 4 è il seguente:

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il nuovo comma 5 è il seguente:

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

L’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 55/2019 prevede l’inserimento del nuovo art. 94-bis – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche:

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). – 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

  • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  • 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  • 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità: 

  • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  • 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità: 

  • 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Distanze tra fabbricati

L’art. 5 della legge di conversione Sblocca cantieri (dl n. 32/2019), contenente norme in materia di rigenerazione urbana, prevede che all’art. 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.

 

Clicca qui per scaricare il testo unico edilizia

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *