Terre e rocce da scavo: l’utilizzo è più semplice!
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Il Ministero dell’Ambiente propone una gestione semplificata delle terre e rocce da scavo: cosa sono e perché se ne sta parlando
Il Ministero dell’Ambiente ha presentato una proposta di regolamento per gestire in maniera più semplice le terre e rocce da scavo. L’obiettivo principale è quello di rendere subito fruibili le terre ricavate da scavi, perforazioni e livellamenti: un passo in avanti verso l’ecologia del settore edilizio. Facciamo un passo indietro ed analizziamo cosa sono le terre e rocce da scavo, perché se ne sta parlando e qual è la normativa di riferimento.
Terre e rocce da scavo, cosa sono
Secondo l’art. 2 comma 1 lett. c) del dpr 120/2017 si parla di terre e rocce da scavo quando si ha a che fare con il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra cui:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- rimozione e livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del dlgs 152/2006 per la specifica destinazione d’uso.
Quando si parla di scavi in cantiere, il rischio di seppellimento e sprofondamento è molto elevato. Ti ricordo che il dlgs 81/08 prevede il piano di sicurezza degli scavi che è un documento corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, nel caso di un’opera complessa, una tavola tecnica sugli scavi. Il software piano di sicurezza scavi ti guida nella corretta compilazione del documento.
Terre e rocce da scavo tutte le novità
Per rimanere sempre aggiornato su terre e rocce da scavo ti consiglio di approfondire i seguenti argomenti:
- Smaltimento terre e rocce da scavo: tra i rifiuti maggiormente prodotti nei cantieri edili troviamo proprio quelli originati dalle terre e rocce da scavo. Essi devono essere smaltiti secondo precise disposizioni in quanto si tratta di rifiuti particolari, prodotti durante scavi, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra;
- Terre e rocce da scavo: ecco il nuovo decreto! Un nuovo decreto ministeriale introduce semplificazioni e garanzie per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) riguardo alle terre e rocce da scavo. Le modifiche normative riducono la complessità delle procedure, accelerando la realizzazione di impianti e infrastrutture per la sicurezza energetica del Paese. Le principali modifiche includono semplificazioni amministrative, agevolazioni per il riuso delle terre e rocce, e semplificazioni per il trasporto delle risorse. Queste misure promuovono l’efficacia e la tempestività dell’implementazione del PNRR per raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica in modo efficiente e sostenibile. Il decreto è parte dell’iniziativa PNRR 3 e prevede che il MASE pubblichi un decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 aprile 2023) per semplificare la gestione delle terre e delle rocce da scavo.
- Approvate le linee guida sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- Terre e rocce da scavo: la nota dei Costruttori;
- Linee guida ISPRA – Gestione delle terre e rocce da scavo;
- Dpr n. 120/2017 – terre e rocce da scavo;
- Terre e rocce da scavo, in vigore il nuovo regolamento;
- Terre e rocce da scavo, il nuovo testo unico;
- Arriva il testo unico su terre e rocce da scavo.
Download GratuitoDecreto terre e rocce da scavo |
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Terre e rocce da scavo normativa 2023
Dal 21 settembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha posto in consultazione lo schema di regolamento finalizzato a semplificare la disciplina sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il testo ne disciplina l’utilizzo come sottoprodotti e il riutilizzo in sito al di fuori della disciplina dei rifiuti, in attuazione della disposizione dell’articolo 48 del decreto-legge PNRR 3 (24 febbraio 2023, n.13).
Dichiarazione avvenuto utilizzo terre e rocce da scavo
La dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo è la dichiarazione con la quale il proponente o l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del dpr 445/2000, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21. Secondo l’art. 21 del dpr 120/2017 nella dichiarazione il produttore deve indicare:
- le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti;
- l’eventuale sito di deposito intermedio;
- il sito di destinazione;
- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere;
- i tempi previsti per l’utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore).
Sottoprodotto terre e rocce da scavo
Le terre e le rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni ed in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, se soddisfano determinati requisiti esplicitati nel Capo I art. 4 dpr 120/2017.
I requisiti sono i seguenti:
a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b.
Terre e rocce da scavo sanzioni
Al termine delle operazioni di utilizzo deve essere presentata una dichiarazione di avvenuto utilizzo. Ai sensi dell’art. 7 comma 3) del dpr 120/2017 la mancata presentazione di questa dichiarazione comporta la cessazione immediata quale sottoprodotto delle terre e rocce da scavo che tornano ad essere considerate rifiuto.
In questo caso si concretizza un reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata punita ai sensi dell’art. 256, comma 1, lettera a) del dlgs 152/2006:
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Smaltimento terra da scavo
La normativa di riferimento per quanto riguarda lo smaltimento terre e rocce da scavo delle terre e rocce da scavo è chiara, bisogna far riferimento a:
Recupero terre e rocce da scavo
Secondo l’art. 184 ter comma 1 del dpr 120/2017 un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo) e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di alcune condizioni, quali:
- la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Riutilizzo terre e rocce da scavo
Il riutilizzo dei materiali da scavo nello stesso sito è normato dall’art. 24 del dpr 120/2017 che rimanda a sua volta all’art. 185, lett. c), del dlgs 152/2006. Le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate se non contaminate, previa analisi accurata. Possono essere riutilizzate in nuove costruzioni nello stesso sito in cui sono state scavate. In quest’ultimo caso i rifiuti non vengono considerati tali, ma sottoprodotti da riutilizzare. È bene precisare che la terra e le rocce provenienti da uno scavo devono essere smaltite presso un centro autorizzato. In attesa del trasporto, possono essere depositate in cantiere non più di 3 mesi e per un ingombro totale non superiore ai 20 metri cubi.
Peso terre e rocce da scavo
Secondo l’allegato 10 della bozza di regolamento del MASE, la valutazione metodologica per la quantificazione dei materiale di origine antropica si fonda su un’analisi mirata a identificare i componenti presenti nel materiale di riporto, attraverso l’analisi di campioni che rappresentino adeguatamente il volume totale dello scavo. Non è tanto la specifica categorizzazione dei materiali, quanto piuttosto la separazione dei terreni con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali da quelli di origine antropica, in modo da poterne determinare la quantità. Il campionamento avviene sul materiale grezzo, seguendo la procedura indicata nell’allegato 9, e non è consentita la miscelazione con terreno naturale che non possa essere attribuito alla matrice di riporto da caratterizzare. Il limite massimo del 20% del peso, si riferisce alla parte dell’orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.
Terre e rocce da scavo rifiuti
Il dpr 120/2017 delinea 2 possibilità di gestire le terre e le rocce da scavo:
- come rifiuti;
- come sottoprodotti.
Secondo la prima possibilità essi devono essere smaltiti come rifiuti. L’altra, invece, prevede il reimpiego degli stessi come sottoprodotti, con riferimento ai vari criteri contenuti nel decreto stesso. Ricordiamo che il materiale inerte proveniente dalle attività di costruzione e demolizione nei cantieri edili è un rifiuto speciale. Possono esserci:
- rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
- rifiuti da costruzione e demolizione pericolosi.
CER terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo sono da considerarsi rifiuto speciale appartiene al codice CER 170504, non pericoloso. Analizzando il codice CER terre e rocce da scavo:
- 17: indica che i rifiuti provengono da operazioni di costruzione e demolizione;
- 05: si riferisce ai rifiuti di terra, rocce e fanghi di dragaggio;
- 04: indica che la terra e le rocce non contengono sostanze pericolose.
Bisogna in ogni caso accertarsi, tramite apposite analisi in laboratorio, che sia effettivamente così e che all’interno non siano presenti anche materiali pericolosi.
Terre e rocce da scavo grandi cantieri
I cantieri di grandi dimensioni (quelli in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6000 m3) devono trasmettere il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5. Tale piano è trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000. L’autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo.
Terre e rocce da scavo piccoli cantieri
Per quanto riguarda i cantieri di piccole dimensioni (quelli in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6000 metri3) è prevista una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
Campionamento terre e rocce da scavo
Il prelievo di campioni viene effettuato su terreni provenienti dagli scavi esplorativi in base ai punti individuati durante il sopralluogo. Dal materiale scavato vengono prelevati un certo numero di incrementi. I campioni prelevati vengano confezionati, etichettati ed inviati al laboratorio per le analisi. I campionamenti devono essere eseguiti per ogni metro di profondità di scavo realizzato: solo così si può avere un campione composito. Ad ogni campione di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento che riporta una serie di informazioni descrittive e tipologiche.
Piano di utilizzo terre e rocce da scavo
Il piano di utilizzo terre e rocce da scavo è il documento nel quale il proponente attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del dlgs 152/2006 (sottoprodotto) e dall’articolo 4 del dpr 120/2017 (criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni. Il proponente è il soggetto che presenta il piano di utilizzo, l’esecutore colui che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17 (dpr 120/2017).

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