Tariffe Professionali: l’Autorità chiarisce che i minimi tariffari non si applicano anche ai Lavori Pubblici
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Il D.L. 223/2006, convertito con la L. 248/2006, (Bersani) ha sancito (art. 2) l’abrogazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime per tutte le professioni.
Il D.L. 223/2006, convertito con la L. 248/2006, (Bersani) ha sancito (art. 2) l’abrogazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime per tutte le professioni.
Per effetto delle disposizioni del citato articolo le parcelle sono divenute negoziabili fra le parti e possono essere legate al risultato della prestazione.
Alcuni Ordini Professionali sostengono che le tariffe previste dal D.M. LL.PP. 4.4.2001 continuano ad essere vigenti in virtù dell’espresso richiamo del Codice dei Contratti (art. 92 e art. 253).
Di parere contrario è l’ O.I.C.E. (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e di consulenza tecnico-economica) che le ritiene superate dall’articolo 2 del decreto Bersani.
Dello stesso parere dell’O.I.C.E. è L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, intervenuta sulla questione con la Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007.
In tale documento l’Autorità evidenzia che l’abrogazione delle tariffe minime (decreto Bersani) e le norme del Codice degli appalti che prevedono la inderogabilità dei corrispettivi minimi, sono contrastanti.
Tuttavia, ricorrendo al criterio cronologico, deriva che l’articolo 2, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel D.Lgs 163/2006.
L’Autorità giunge quindi alla conclusione che:
Per effetto delle disposizioni del citato articolo le parcelle sono divenute negoziabili fra le parti e possono essere legate al risultato della prestazione.
Alcuni Ordini Professionali sostengono che le tariffe previste dal D.M. LL.PP. 4.4.2001 continuano ad essere vigenti in virtù dell’espresso richiamo del Codice dei Contratti (art. 92 e art. 253).
Di parere contrario è l’ O.I.C.E. (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e di consulenza tecnico-economica) che le ritiene superate dall’articolo 2 del decreto Bersani.
Dello stesso parere dell’O.I.C.E. è L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, intervenuta sulla questione con la Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007.
In tale documento l’Autorità evidenzia che l’abrogazione delle tariffe minime (decreto Bersani) e le norme del Codice degli appalti che prevedono la inderogabilità dei corrispettivi minimi, sono contrastanti.
Tuttavia, ricorrendo al criterio cronologico, deriva che l’articolo 2, del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel D.Lgs 163/2006.
L’Autorità giunge quindi alla conclusione che:
- sono da considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni del D.lg. 163/2006 in contrasto con il Decreto Bersani (ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53);
- le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
- non ha rilievo l’articolo 4 della Legge 155/1989 (che prevede la possibilità di ridurre l’onorario nella misura massima del 20% per le Opere Pubbliche);
- gli incarichi di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti (ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare;
- i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto (ai sensi degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia).
Documento | Dimensione | Formato |
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Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 | 47 Kb | ![]() |
Codice degli Appalti – TESTO PUBBLICATO IN G.U. | 1,18 Mb | ![]() |
Determinazione del C.N.A.P.P. | 89 Kb | ![]() |
Rapporto del Centro Studi del C.N.I. | 396 Kb | ![]() |
Comunicato Stampa dell’OICE | 73 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tariffe-professionali-l-autorita-chiarisce-che-i-minimi-tariffari-non-si-applicano-anche-ai-lavori-pubblici/
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