Tariffe professionali e lavori pubblici: le posizioni di CNI, CNAPP e OICE
Il D.L. 223/2006, convertito con la L. 248/2006, (Bersani) ha sancito (art. 2) l’abrogazione delle tariffe obbligatorie fisse o minime per tutte le professioni.
Per effetto delle disposizioni del citato articolo le parcelle sono divenute negoziabili fra le parti e possono essere legate al risultato della prestazione.
Gli Ordini Professionali (Consiglio nazionale degli Architetti e Consiglio Nazionale degli Ingegneri) sostengono che le tariffe previste dal D.M. LL.PP. 4.4.2001 continuano ad essere vigenti in virtù dell’espresso richiamo del Codice dei Contratti (art. 92 e art. 253).
Di parere contrario è l’ O.I.C.E (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e di consulenza tecnico-economica) che le ritiene superate dall’articolo 2 del decreto Bersani.
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Codice degli Appalti – TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN G.U. | 1,18 Mb | ![]() |
Codice degli Appalti – ALLEGATI – Parte I | 2,02 Mb | ![]() |
Codice degli Appalti – ALLEGATI – Parte II | 2,34 Mb | ![]() |
Determinazione del C.N.A.P.P. | 89 Kb | ![]() |
Rapporto del Centro Studi del C.N.I. | 396 Kb | ![]() |
Comunicato Stampa dell’OICE | 73 Kb | ![]() |

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