Barbecue in muratura, a volte serve il permesso di costruire
Il Tar Calabria stabilisce che per la realizzazione di un barbecue in muratura di notevoli dimensioni serve il permesso di costruire
Con la sentenza n. 701/2019 del Tar Calabria si chiarisce quale titolo abilitativo sia necessario per la realizzazione di un barbecue in muratura di notevoli dimensioni.
I fatti in breve
Un cittadino chiede l’annullamento al Tar dell’ordinanza di demolizione emessa dal responsabile del Servizio Tecnico di un Comune calabrese, circa la realizzazione di:
- un manufatto edificato sul muro di confine, con struttura portante in muratura in blocchetti di cemento e mattoni pieni, con sovrastante copertura di tegole, adibito a barbecue e forno, il tutto dalle dimensioni esterne di m 4,50 x 1,60 ed altezza alla gronda di m 1,98 e al colmo m 2,50
- un pergolato con struttura portante in legno, di dimensioni pari a m 4,50 x 4,00 ed altezza di m 2,60.
Per il Comune i lavori risultano in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente, in quanto l’ opera è stata realizzata in assenza del permesso di costruire.
Per il proprietario, invece, il Comune non ha considerato la natura pertinenziale del manufatto, la cui realizzazione può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera e), del dpr 380/2001 (testo unico edilizia).
La decisione del Tar
Il Tar premette che l’orientamento giurisprudenziale in argomento è pressoché costante e consolidato.
Inoltre, il Tribunale ritiene che:
l’opera in esame (zona barbecue), realizzata lungo un muro di confine, non ha alcun vincolo pertinenziale con l’edificio principale poiché diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile all’abitazione ed è da considerarsi nuovo volume non precario in quanto non destinato a soddisfare una esigenza contingente anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno ed al di là della facile e rapida rimovibilità (si v. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 20 novembre 2018, n. 872).
La zona barbecue, nello specifico, è un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in muratura, essa determina una rilevante alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio principale e, quindi, bisogna escluderne la configurazione in termini pertinenza.
Ne deriva, in definitiva, l’infondatezza del ricorso.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar

Mi viene da ridere ! chiamare questo (in foto) “barbecue” mi sembra limitativo ! come d’altr aparte la necessità addirittura del “permesso di costruire” … magari una “CILA” ! Italia degli eccessi in ogni direzione non c’è più regola da qualunque parte si guardi, l’importante è esagerare.
Per. Ind. Enrico Salvini
Salve Enrico,
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