Rimborsi chilometrici e fringe benefit: le tabelle ACI 2026
Le tabelle ACI per il 2026 da prendere come riferimento per il calcolo dei rimborsi dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli
Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997) valide per l’anno 2026 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.
Le tabelle – di seguito disponibili in PDF per il download gratuito – sono relative ai rimborsi chilometrici e al fringe benefit 2026 per:
- autoveicoli benzina in produzione;
- autoveicoli gasolio in produzione;
- autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano in produzione;
- autoveicoli elettrici ed ibridi PLUG-IN in produzione;
- autoveicoli benzina fuori produzione;
- autoveicoli gasolio fuori produzione;
- autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione;
- autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi PLUG-IN fuori produzione;
- motoveicoli;
- autocaravan.
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Indice
Come cambiano le tabelle ACI nel 2026
Nelle tabelle Aci 2026 rispetto a quelle 2025 prevedono costi chilometrici:
- in aumento per i modelli fuori produzione a gasolio ed elettrificati: gli elettrici registrano incrementi dello 0,8%, quelli plug-in dell’1,7 per cento. L’aumento è dovuto all’adeguamento del costo lordo delle tariffe medie delle ricariche elettriche ai prezzi effettivamente sostenuti dall’utente, considerando una ripartizione tra ricarica domestica (0,31 euro/kWh, 67%) e ricarica pubblica (0,69 euro/kWh, 33%). Dalla media ponderata di tali valori risulta un costo pari a 0,435 euro/kWh;
- in diminuzione per i modelli in produzione con un –1,7% per le auto ibride a benzina. Le variazioni sono riconducibili al calo del prezzo della benzina e alla diminuzione del tasso d’interesse utilizzato nel calcolo delle quote di ammortamento, effetto che risulta più marcato all’aumentare del prezzo di listino dei veicoli.
Cosa sono e a cosa servono le tabelle ACI
Le tabelle ACI vengono utilizzate da aziende e pubbliche amministrazioni per calcolare:
- il rimborso da corrispondere a dipendenti e professionisti qualora utilizzino l’auto privata per svolgere l’attività lavorativa;
- il compenso in fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti da riportare in fase di dichiarazione dei redditi.
La classificazione dei documenti approvati con le Tabelle ACI, in righe e colonne, segue il format delle motorizzazioni, di marche e modelli come da fringe benefit 2025. Sono suddivise anche tra veicoli in produzione e fuori produzione.
Risposta AE 270/2025 – Rimborso delle spese chilometriche: regime fiscale, analiticità dell’addebito e idonea documentazione
Segnaliamo ai nostri lettori tecnici e professionisti l’interessante risposta (270/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
La questione assume particolare rilevanza alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 – la riforma IRPEF/IRES 2025 – e al principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo da essa mutuato.
Il caso in esame riguarda un professionista che dichiara di aver emesso nel 2025 una fattura nei confronti della società cliente relativa a compensi per prestazioni professionali di consulenza e al rimborso delle spese chilometriche.
Tale rimborso è stato concordato preventivamente con il committente, calcolato secondo parametri oggettivi (documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte, veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell’incarico conferito dalla società, verificabili tramite strumenti di mappatura stradale come “Google Maps”) e distinto in fattura dalle prestazioni professionali. Il professionista chiede:
- se il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato, pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto;
- qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei chilometri percorsi e parametri di calcolo oggettivi, se sia necessaria l’esibizione di ulteriori giustificativi.
Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate riassume nella risposta i principali riferimenti normativi della questione, in primis l’articolo 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986) come modificato dal D.Lgs. 192/2024 in attuazione del principio di onnicomprensività:
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività;
- non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Per effetto di tale norma, i rimborsi, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso).
Tale irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo è subordinata alla condizione che tali spese siano addebitate analiticamente in capo al committente.
L’analiticità dell’addebito sussista qualora le spese siano:
- effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale;
- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti;
- comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza, che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una ”forma” di compenso.
Nel caso di specie, si ritiene che il «Rimborso spese chilometriche», commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenti un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” nel senso sopra prospettato e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi del citato articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.
Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef prevista, per i redditi di lavoro autonomo, dall’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Come si calcola il rimborso chilometrico per dipendenti e professionisti
I costi chilometrici riportati nelle tabelle ACI sono necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a dipendenti, amministratori, soci, personale esterno legato all’azienda da contratti di collaborazione, anche occasionale quando si recano in un luogo diverso dalla sede abituale, lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell’azienda e per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un’auto di proprietà o a noleggio).
Il datore di lavoro o il cliente rimborsa le spese del tragitto, documentate tramite le tabelle ACI, calcolando il costo per chilometro specifico del veicolo utilizzato.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997 il rimborso al dipendente non è tassato purché sia stato riferito a trasferte extracomunali e calcolato secondo i coefficienti indicati nelle tabelle ACI. Per i professionisti rappresenta un costo deducibile nelle spese aziendali se documentato in modo analitico e legato all’attività professionale.
Il rimborso chilometrico rientra tra i costi di impresa ed è, quindi, deducibile al 100% dall’azienda quando l’auto non supera:
- 17 cavalli fiscali per i veicoli a benzina;
- 20 cavalli fiscali per veicoli a gasolio.
In caso di utilizzo di l’auto con potenza superiore, la deduzione andrà rimodulata consultando la tabella dei costi di esercizio per percorrenza annua, disponibile sul portale ACI.
Come si calcola il fringe benefit per auto aziendali ad uso promiscuo
Il fringe benefit legato alle auto aziendali ad uso promiscuo (sia per lavoro che privato) è tipicamente riservato ai dipendenti, non ai liberi professionisti.
La deducibilità del costo per l’azienda è fissata al 70% per il veicolo messo a disposizione per gran parte dell’anno fiscale. Questa forma di compensazione non si applica direttamente ai professionisti autonomi, che gestiscono i propri costi in modo differente.
Per i veicoli di nuova immatricolazione, sempre concessi in uso promiscuo, la percentuale per la determinazione del benefit è calcolata per i contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 fino al 31/12/2024 in rapporto alla quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2) con quattro fasce di emissioni, e altrettante percentuali da applicare al costo in €/km indicato nelle tabelle ACI per il modello/versione di macchina assegnata, e da moltiplicare per una percorrenza standard di 15mila km all’anno:
- 0-60 g/km: 25%
- 61-160 g/km: 30%
- 161-190 g/km: 50%
- Oltre 190 km: 60%
Il benefit è calcolato in modo forfettario: si prescinde quindi dalla reale percorrenza chilometrica sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall’impresa e dalle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante) e su base annua (in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio).
Per effetto delle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (che ha riscritto l’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir), per auto, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, il valore della base imponibile passa al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila Km calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto di somme eventualmente trattenute al lavoratore.
La percentuale è ridotta in base al tipo di alimentazione: al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in.
A tale importo andrà dedotta l’eventuale trattenuta dal netto effettuata in busta paga dal datore di lavoro al dipendente operata per riaddebitargli, in tutto o in parte, il valore dell’utilizzo privato del mezzo.
In assenza di questa trattenuta, il valore figurativo calcolato secondo quanto sopra previsto verrà integralmente assoggettato a tassazione in capo al lavoratore e a contribuzione (ai fini del calcolo sia della quota di contributi a carico del dipendente che di quella a carico del datore di lavoro).
La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 (D.Lgs. 148/2026) interviene sulla norma precisando che dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri previsti viene incrementato del 50%.
Il provvedimento interviene anche sugli optional, accessori e allestimenti.
Quando il veicolo è dotato di accessori o allestimenti che:
- non risultano valorizzati nelle tabelle ACI;
- e non sono acquistati direttamente dal dipendente,
il valore del fringe benefit è aumentato forfetariamente del 5%.
Nella determinazione del valore restano considerate le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative agli accessori e agli allestimenti.
La disciplina transitoria prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del Dl 19/2025 salva l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, e per quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025” a patto che in questo periodo sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Per tali fattispecie, dunque, vale ancora la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 che gradua il valore del fringe benefit in relazione alle emissioni di anidride carbonica con coefficienti fiscali che variano dal 25% al 60 per cento.
Ulteriori approfondimenti sul nuovo regime e sulle regole di passaggio tra 2024 e 2025 sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/2025.
Il D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026 interviene anche sulla disciplina transitoria con una clausola di salvaguardia.
Continua ad applicarsi il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione:
- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
La tutela viene espressamente estesa anche all’ipotesi in cui il veicolo sia successivamente assegnato a un altro dipendente.
La maggiorazione del 5% relativa ad accessori e allestimenti si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli ricompresi nel regime di salvaguardia.
Sono però fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e non è previsto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.
Tabelle ACI degli anni precedenti
- Tabelle ACI 2026
- Tabelle ACI 2025
- Tabelle ACI 2024
- Tabelle ACI 2023
- Tabelle ACI 2022
- Tabelle ACI 2021
- Tabelle ACI 2020
- Tabelle ACI 2019
- Tabelle ACI 2018
- Tabelle ACI 2017
- Tabelle ACI 2016
- Tabelle ACI 2015
- Tabelle ACI 2014

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tabelle-aci-2022/


