Superbonus

Superbonus e remissione in bonis

Superbonus e remissione in bonis: una sanzione di 250 € per ogni comunicazione.

Come sappiamo la maxi-detrazione dalla sua nascita a oggi ha subito vari mutamenti legati ai vari e continui cambiamenti normativi. Attualmente la legge 38/2023 di conversione del dl 11/2023 ha riscritto i termini per alcuni bonus edilizi e la possibilità di usufruire della remissione in bonis, in particolare l’art. 2-quinquies precisa che è possibile ricorrere alla remissione in bonis dopo il 31 marzo 2023, a condizione di cedere il credito a banche o intermediari finanziari. Per essere sempre aggiornato e seguire tutte le corrette procedure di calcolo e di gestione della pratica, ti consiglio uno specifico strumento gratis per 30 giorni.

Remissione in bonis: cos’é

Sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, dl 16/2012): questo il principale obiettivo della remissione in bonis. Infatti, secondo le indicazioni della circolare 33 del 2022, in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente al termine di scadenza, attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:

  • la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
  • il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, ossia esistano i presupposti che danno diritto alla detrazione (tutto quanto previsto, tra cui asseverazioni tecniche e visto di conformità);
  • il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (es. un contratto di cessione firmato antecedente al 31/03 per dimostrare il comportamento coerente);
  • il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 30 novembre;
  • il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, del valore di 250 euro.

Remissione in bonis

Nel caso di crediti Superbonus maturati per spese sostenute nel 2022 tramite bonifico bancario,  le comunicazioni di cessione riferite ai singoli interventi vengono trasmesse all’Agenzia delle Entrate dopo il 31 marzo 2023 e comunque entro il 30 novembre 2023. Si pone ora il seguente quesito: il pagamento della sanzione di 250 euro per la remissione in bonis deve essere effettuato per ogni singola comunicazione di cessione, oppure è sufficiente il pagamento di una sola sanzione di 250 euro per tutte le comunicazioni riferite allo stesso intervento di efficientamento energetico ?

La sanzione di 250 euro è dovuta a ogni singola comunicazione di opzione non effettuata tempestivamente; in tema di remissione in bonis, va tenuto presente che l’articolo 2, comma 1, del dl 16/2012 prevede che – sempre che la violazione non sia stata constatata – il contribuente dovrà effettuare la comunicazione richiesta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare contestualmente l’importo della sanzione minima di 250 € entro il 30 novembre 2023 (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997).

Come pagare la sanzione per mancata comunicazione entro il 31 marzo

Se non si riesce entro il 31 marzo e se ci sono tutti i requisiti, la trasmissione va fatta entro il 30 novembre 2023, con una sanzione di 250 euro.

La sanzione va pagata con F24  con codice “8114” secondo le indicazioni della circolare 38/2012.

Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;

oppure

  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
  • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:

  • la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
  • il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, ossia esistano i presupposti che danno diritto alla detrazione (tutto quanto previsto, tra cui asseverazioni tecniche e visto di conformità);
  • il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (es. un contratto di cessione firmato antecedente al 31/03 per dimostrare il comportamento coerente);
  • il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 30 novembre;
  • il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, del valore di 250 euro.

Inoltre, la trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

Infine, se vuoi essere certo di seguire sempre le giuste procedure sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, ti consiglio di utilizzare il software Superbonus 110 linee guida per gestire al meglio le tue pratiche.

 

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