Superbonus, ok a fotovoltaico su terreno di pertinenza dell’abitazione
Per le Entrate l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze dei condomini/abitazioni unifamiliari
Con la risposta n. 171/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati all’installazione degli impianti fotovoltaici ai fini della detraibilità con il Superbonus 110%.
Il quesito
L’Istante intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio).
Nell’ambito di tali lavori il Contribuente vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un “terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che solo il campo fotovoltaico (pannelli) sarà installato a terra, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il POD di riferimento quello originario dell’abitazione.
Ciò posto, l’Istante chiede se per il prospettato intervento possa accedere al Superbonus 110.
Il Superbonus ed il fotovoltaico
Le Entrate ricordano che con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del dlgs n. 387/2003 dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
La risposta del Fisco sulle pertinenze
Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito, inoltre, che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
- su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Pertanto, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, all’Istante non è precluso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
Clicca qui per scaricare l’interpello 171

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