dl aiuti quater
Dalla cessione dei crediti alla garanzia SACE: i principali cambiamenti della legge aiuti quater 6/2023
Pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale (n. 13 del 17 gennaio 2023) della legge di conversione del dl 176/2022, che rende ufficiale i provvedimenti riguardanti il Superbonus, garanzia SACE e le cessioni del credito.
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Come ormai è ben noto a tutti, la legge aiuti quater ha portato una diminuzione al valore della detrazione fiscale legata agli interventi previsti dal Superbonus per i condomini, passato dal 110% al 90% per tutto il 2023. Tale decreto aveva anche stabilito che la detrazione al 110% potesse rimanere tale per tutto il 2023 esclusivamente per i condomini che avessero presentato la CILA-S (comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus) entro il 25 novembre 2022.
Tuttavia, la legge di Bilancio 2023 ha ridisegnato il quadro complessivo che è il seguente:
Si applica il 110% nel 2023 solo nei seguenti casi (in tutti gli altri la detrazione è pari al 90%):
Mentre per tutte quelle spese che verranno sostenute nel 2024 e 2025 le detrazioni restano invariate:
La legge 6/2023 stabilisce anche un incremento del numero massimo di cessioni dei crediti fiscali da parte dei soggetti qualificati (banche, assicurazione, ecc.) passate da 4 a 5 con l’aumento da 2 a 3 del numero di cessioni effettuabili verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
Partito con un numero di cessioni illimitato, l’ultimo aggiornamento risale alla pubblicazione in Gazzetta del dl 50/2022 (decreto aiuti) entrato in vigore dal 18 maggio, che vincolava la cessione del credito in 4 passaggi:
Quarta cessione del credito
Per effetto della modica approvata in Senato la cessione del credito verrebbe modificata nel seguente modo:
Quinta cessione del credito
Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c) il riconoscimento dell’agevolazione con aliquota nella misura del 110% è previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso.
Per far fronte alle esigenze di numerose aziende in crisi, è stata istituita un’apposita garanzia in favore delle banche che effettuano prestiti a tali imprese. Si parla di garanzia SACE.
Il decreto aiuti quater, così come convertito in legge 6/2023 ha previsto la possibilità di concedere da parte di SACE garanzie in favore di banche e istituti di credito per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi Superbonus. Nello specifico, l’intervento di SACE è a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
I requisiti per accedere ai prestiti SACE prevedono che l’impresa deve essere iscritta alla CCIA con codici ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI) e ATECO 43 (DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE) e deve avere crediti fiscali derivanti da attività di Superbonus.
I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca quale parametro ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
Le condizioni per usufruire della garanzia sono le seguenti:
La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:
Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23/2020 per la “Garanzia Italia SACE”.
La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
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