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Circolare Fisco 27E

Superbonus: nuova circolare 27/E del Fisco

Sconto in fattura, cessione del credito, remissione in bonis. Ecco i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E

Il Fisco, con la nuova circolare, aggiunge altri chiarimenti in merito alla disciplina della cessione del credito, sconto in fattura, remissione in bonis e responsabilità solidale. La Circolare 27/E del 7 settembre scorso riapre il capitolo che si era chiuso con la legge di conversione del dl 11/2023, il quale ha improvvisamente messo un freno alla possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per lavori iniziati dopo il 17 febbraio 2023. Tuttavia, il Fisco ha ritenuto di focalizzare nuovamente l’attenzione sulle modifiche introdotte dal decreto blocca cessioni, fornendo così i principali chiarimenti sulla maxi-detrazione e su tutti i bonus edilizi. È evidente che il mondo fiscale dell’edilizia è in costante evoluzione, affidati quindi ad un software Superbonus in grado di supportarti e guidarti attraverso le nuove regole della maxi-detrazione.

Circolare 27/E

La circolare in esame ha lo scopo di fornire i chiarimenti principali per una migliore comprensione delle modifiche introdotte dal dl 11/2023 individuando tutte le possibili ipotesi per poter continuare ad esercitare le opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Tale circolare è strutturata in 6 paragrafi così suddivisi:

  1. modifiche apportate all’articolo 121 del Decreto Rilancio da parte del decreto cessioni;
    1. cessione del credito e sconto in fattura – modalità di fruizione del credito d’imposta – art. 121 del decreto rilancio – aspetti generali;
    2. divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta;
    3. art. 2, comma 4 – abrogazione espressa dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, nonché dell’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del dl 63/2013;
  2. deroghe al divieto di esercizio dell’opzione;
    1. articolo 2, comma 1-bis – interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter;
    2. articolo 2, comma 2 – condizioni per l’esercizio dell’opzione per le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus;
    3. articolo 2, comma 3 – condizioni per l’esercizio dell’opzione per le spese relative agli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus articolo 2-bis – interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati;
    4. articolo 2, comma 3-bis – soggetti esclusi dal divieto di opzione;
    5. articolo 2, comma 3-quater – immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici;
  3. nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari;
  4. ripartizione in 10 rate annuali della quota annua di credito non utilizzata;
  5. divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione;
  6. remissione in bonis;
    1. interpretazione autentica contenuta nell’articolo 2-ter – remissione in bonis per la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico;
    2. articolo 2-quinquies – remissione in bonis della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito.

Cessione del credito e sconto in fattura: i chiarimenti del Fisco

Nel corso degli ultimi anni lo sconto in fattura, così come la cessione del credito, sono stati l’obiettivo principe dei vari governi che si sono susseguiti. L’inizio della escalation è sicuramente il primo correttivo voluto dal Governo Draghi con il dl 4/2022, meglio conosciuto come decreto sostegni-ter, il quale ha registrato i primi rallentamenti relativi alla cessione del credito. Ricordiamo che l’art. 121 ha dato la possibilità di cedere il credito a chiunque, anche alle banche o agli istituti di credito. Inizialmente era possibile procedere con la cessione del credito ad un numero illimitato di cessioni; successivamente, a seguito del dl antifrodi del novembre 2021 e della legge di Bilancio 2022, il numero di cessioni è stato fortemente ridimensionato e sono subentrate anche cessioni qualificate. In particolare, per gli interventi avviati prima del 16 febbraio 2023 è possibile utilizzare la cessione del credito nel seguente modo:

  1. prima cessione libera;
  2. seconda cessione a favore di banche, assicurazioni e ecc. (cessione qualificata);
  3. terza cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
  4. quarta cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
  5. quinta cessione del credito: la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16/02/2023) del dl 11/2023, il Governo Meloni ha previsto lo stop di tutte le cessione del credito dei bonus fiscali. Restano salvi i lavori avviati prima del 17 febbraio 2023.

La circolare delle Entrate chiarisce le uniche possibilità di cessione del credito rimaste, che riguardano:

  • interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • interventi di Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risultino presentate:
    • comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto “Rilancio”, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto “Rilancio”, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    • istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione della cessione del credito, è necessario che sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio. Ciò a conferma della ratio normativa alla base di questa comunicazione (amministrativa e non edilizia).

Cessione del credito: bonus ordinari

La circolare in esame comunica che le opzioni alternative per l’utilizzo della cessione del credito o sconto in fattura, possono essere fruite anche per i bonus diversi dal Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023, risultino presentate le seguenti documentazioni:

  • richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • che siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili.

Tuttavia, il Fisco chiarisce che sia per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus che per quelle relative agli interventi ammessi dai bonus ordinari, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe previste dal decreto cessioni per l’utilizzo delle opzioni alternative deve avvenire con riferimento alla data:

  • di presentazione dell’originaria CILA;
  • di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
  • della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.

Responsabilità solidale: chiarimenti del Fisco

La nuova circolare chiarisce l’ambito della responsabilità solidale del cessionario del credito. Questa responsabilità non sussiste se il cessionario dimostra di aver acquisito il credito d’imposta e di possedere la documentazione richiesta. In particolare, con riferimento alla condizione riguardante il possesso di una specifica documentazione, il comma 6-bis dell’art 121 del 34/2020 prevede che il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso dei seguenti documenti:

  1. titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007);
  10. contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il mancato possesso della documentazione non implica automaticamente la colpa grave del cessionario.

Remissione in bonis: chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’utilizzo della remissione in bonis per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, individuando 2 ipotesi:

  • la prima ipotesi riguarda il caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per beneficiare dell’agevolazione prevista nei casi d’interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
  • la seconda riguarda la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato.

Tuttavia è possibile usufruire della remissione in bonis purché sussistano i seguenti requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento:

  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. del valore di 250 € per ogni singola comunicazione.

Infine, nel caso in cui il contribuente abbia inviato più comunicazioni di cessione del credito dopo la scadenza del 31 marzo 2023 e abbia effettuato un unico versamento corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita, anziché i 250 € previsti per ciascuna comunicazione tardiva, può procedere al pagamento delle quote rimanenti entro il termine del 30 novembre 2023.

Infine, ti allego la circolare completa dell’Agenzia delle Entrate.

 

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