Superbonus e installazione ascensore esterno

Superbonus ed efficientamento energetico: ok all’installazione dell’ascensore esterno

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Tra i lavori “trainati” del Superbonus è ammessa l’installazione dell’ascensore esterno adiacente e al servizio del fabbricato interessato. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate

La recente risposta del Fisco all’interpello, la n. 580/2022 riprende un argomento molto sentito e cioè quello di dotare i nostri edifici residenziali di un ascensore, soprattutto quando i bei tempi della giovinezza che ci hanno convinto a farne a meno anche per economia, fuggono ormai via lasciando il passo a quelli più compassati della vecchiaia, poiché come si sa il tempo, oltre ad essere galantuomo, prima o poi presenta il suo conto.

Ma non tutto è perduto, la famigerata agevolazione ci dà la possibilità di tornare sui nostri passi, anche laddove un ascensore sarebbe installabile con difficoltà.

Installazione dell’ascensore condominiale su sedime diverso adiacente al condominio. Il quesito

L’amministratore di un condominio riferisce che s’intende realizzare:

  • un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni del fabbricato, rientrante tra quelli ammessi al Superbonus (intervento ”trainante”),
  • nonché un intervento ”trainato” consistente nell’installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’esterno del medesimo, in apposita struttura da realizzare (volume tecnico).

L’istante precisa che:

  • l’ascensore sarà posizionato all’esterno dell’edificio condominiale su area di sedime diverso destinata ad autorimessa condominiale e risulterà adiacente all’edificio oggetto dell’intervento ”trainante”;
  • la scelta del posizionamento all’esterno dell’edificio è dettata da ragioni tecniche in quanto solo con tale posizionamento l’ascensore consentirà la diretta accessibilità dall’esterno sia a tutte le unità immobiliari del condominio che all’autorimessa, abbattendo le barriere architettoniche di entrambi.

Pertanto, chiede se per il prospettato intervento sia possibile fruire del Superbonus per l’installazione dell’ascensore esterno in quanto costituente parte necessaria all’uso comune dell’edificio adiacente.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, chiede di potere optare per lo ”sconto in fattura” o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

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La risposta del Fisco sull’ascensore esterno

L’Agenzia dopo la consueta premessa sulla norma in generale riguardante l’applicazione dell’agevolazione Superbonus, pone accento sulla circolare n. 23 del 2022. Quest’ultima, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi ”trainati” dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 riporta anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indicati nell’articolo 16bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:

  • possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 con il quale è stato approvato il ”Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata” e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Al riguardo, la medesima circolare n. 23/E del 2022 ha precisato che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni sia, in ogni caso, irrilevante atteso che, come sopra precisato, la detrazione di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera e), del TUIR, richiamato nell’articolo 119 del decreto Rilancio, spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi e a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che, qualora l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia ”trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica ”trainanti” di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, realizzato congiuntamente a tali interventi.

E se l’ascensore da realizzare è esterno?

In linea di principio, le Entrate ritengono che ai fini della fruizione dell’agevolazione, non rileva la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento ”trainante” sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio atteso che ai fini dell’agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l’intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.

Ne consegue che, nel caso in esame, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all’esterno dell’edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.

 

 

usBIM.superbonus

 

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