Superbonus ed assicurazione dell’asseveratore: le proposte del CNI
Dal CNI le regole e le proposte sull’assicurazione dell’asseveratore relativa al Superbonus 110%
Con la circolare del 17 marzo 2021 (prot. 2322) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) fornisce utili chiarimenti in merito al nodo della copertura assicurativa dell’asseveratore alla luce delle misure di cui al dl 34/2020.
L’intento del documento è quello di proporre una semplificazione dell’adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato e nel contempo di definire condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati.
L’assicurazione dell’asseveratore per il Superbonus
Il CNI ricorda che nel sistema assicurativo l’attività di asseverazione ed attestazione è già inclusa, nelle normative di formulazione “all risks”, nella polizza generale di rc professionale per la quale vige obbligo assicurativo su ogni libero professionista in Italia (ai sensi del dpr 137/2012).
In relazione al Superbonus 110 %, il legislatore ha tuttavia previsto alcune misure più stringenti per via:
- dell’elevato importo previsto in detrazione;
- delle potenziali ripercussioni economiche sullo Stato;
- per l’uso di Fondi Europei;
che hanno sostanzialmente aumentato gli importi complessivi.
Questo ha avuto per il CNI l’effetto di portare ad un obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una concentrazione di rischio per gli assicuratori, per quest’attività, superiore rispetto all’ordinario.
Il documento CNI
Dopo aver fornito il quadro normativo di riferimento, il documento contiene alcune considerazioni sulle eventuali ricadute negative di tali polizze, che rischiano di avere l’effetto di rallentare i lavori del committente, ossia:
- la difficoltà a reperire il massimale sufficiente da un solo assicuratore, se l’attività di tecnico asseveratore viene svolta in maniera importante. Gli assicuratori offrono di norma copertura fino a euro 3.000.000,00 per assicurato per anno;
- l’obbligo per il tecnico asseveratore di tenere conto della correlazione tra importo lavori asseverati e massimale disponibile, con la necessità di continui adeguamenti per non incorrere in irregolarità formali nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’All. 1 e 2 a dm 6 agosto 2020.
Per il CNI:
La previsione di un massimale pari all’importo dei lavori, sul piano del calcolo e della ponderazione del rischio in ambito Responsabilità Civile, non è corretta in quanto non considera l’importante variabile della probabilità di accadimento di un evento dannoso (l’asseverazione errata rispetto al totale delle asseverazioni effettuate) e quella della valutazione monetaria che il giudice competente attribuirà al danno occorso, in presenza magari di una non piena responsabilità del tecnico asseveratore e della eventuale esistenza di co-responsabili in solido.
Per gli ingegneri quindi si crea una potenziale “sovrassicurazione” che non ha fondamenti tecnici, costringendo il professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario.
“Pur in mancanza di una serie statistica riferita al rischio asseverazioni generalmente inteso, tenuto conto che il rischio è stato fin qui ricompreso nella copertura base, non si è riscontrata, fino all’introduzione della nuova normativa, una particolare attenzione a questo rischio”.
A provare ciò, secondo il CNI, nei principali testi di polizza vi sono limitazioni, sovrappremi, sottolimiti o altri strumenti che evidenziano una particolare “pericolosità” dell’attività di asseveratore.
Dal punto di vista del mercato assicurativo la necessità di garantire importi elevati, pur tenendo conto delle considerazioni svolte rispetto a probabilità e rischio effettivo, si scontra con un momento di importante contrazione (proprio in termini di “capacità assicurativa”, intesa come possibilità di sottoscrivere massimali elevati) del mercato assicurativo legata alla pandemia e alle relative incertezze e fluttuazioni finanziarie.
Le proposte del CNI
Il CNI ritiene che pur mantenendo l’esigenza, espressa dal legislatore, di un massimale “dedicato”, lo stesso non debba necessariamente essere “maggiore o uguale” all’importo dell’intervento asseverato.
Tale previsione non sembra infatti derogata in maniera chiara dall’emendamento alla legge di Bilancio 2021 che, individuando una nuova forma di copertura nell’estensione alla polizza già stipulata, qualifica il massimale come “specifico” e “da integrare”.
Si rende quindi necessario un intervento che, attraverso uno strumento idoneo, fornisca gli elementi essenziali affinché l’assicurazione per gli asseveratori diventi uno strumento tutelante per le parti e facilmente fruibile.
La valutazione di un massimale “adeguato” per l’assicurazione dell’asseveratore potrà essere svolta in relazione all’importo degli interventi asseverati (sotto forma di una percentuale del totale degli stessi), definendo una crescita del massimale al crescere degli interventi asseverati, indicato in scaglioni progressivi.
La copertura dell’assicurazione dell’asseveratore a singolo progetto sarà prevista in caso di richiesta specifica e scritta da parte del committente.
Altro aspetto da considerare è il numero di asseverazioni, e quindi di interventi, a parità di importo totale. È evidente che a un numero maggiore di asseverazioni, e quindi di interventi, deve corrispondere un massimale più basso, essendo evidente che la percentuale di rischio di sinistro si riferirà ad importi “frazionati” inferiori.
Con l’occasione, il CNI ritiene necessario intervenire sul tema dei requisiti minimi della polizza assicurativa, in parte non previsti dall’attuale normativa e in parte previsti con una formulazione poco chiara e apparentemente in modo non esaustivo (il riferimento è alla previsione di una retroattività e ultrattività quinquennale inserita nell’emendamento in legge di bilancio).
Clicca qui per scaricare la circolare CNI sull’assicurazione dell’asseveratore

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