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Superbonus ed abitazioni indipendenti costituite da più particelle catastali unite ai fini fiscali

E’ possibile accedere al Superbonus nel caso di un’abitazione indipendente anche se catastalmente è suddivisa in più unità, deve essere però fiscalmente considerata unita

Con l‘interpello n. 122/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le caratteristiche che un immobile deve possedere fiscalmente/catastalmente per essere considerato un’abitazione indipendente.

Il quesito

L’Istante dichiara che l’edificio che costituisce l’abitazione principale della sua famiglia risulta costituito da tre particelle catastali, acquisite e ristrutturate in tempi diversi.

L’Istante evidenzia che le tre particelle catastali risultano essere strettamente connesse e praticamente inutilizzabili singolarmente a fini residenziali, infatti:

  • nelle prime due unità immobiliari è presente la “zona notte”;
  • la terza, destinata a zona giorno, ospita la cucina ed una parte destinata a soggiorno.

L’Istante dichiara che catastalmente le tre particelle sono state unite ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione presente nella visura catastale.

Il Contribuente rappresenta che tali particelle catastali rappresentano “di fatto” un’unica residenza, essendo:

  • dotate di un unico contatore ENEL;
  • esentate dal Comune dal pagamento dell’IMU, in quanto tutte e tre insieme considerate “prima casa”.

Egli chiede se possa usufruire del Superbonus per tutte e tre le particelle contemporaneamente, considerato che costituiscono un’unica unità indipendente.

La risposta del Fisco

Le Entrate premettono che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

L’Agenzia rileva poi che le unità immobiliari, sulle quali l’Istante intende effettuare interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, sono riconducibili alla fattispecie esaminata dalla circolare n. 27/E del 2016 al paragrafo 1.7, laddove è stato chiarito che:

non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni […]

Ciò posto, tenuto conto della normativa e della prassi illustrate, nonché delle precisazioni formulate dall’Istante riguardo alla stretta interconnessione delle particelle catastali in questione unite ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione presente nella visura catastale, costituenti un’unica residenza, si ritiene che l’unità residenziale descritta nell’istanza, (solo formalmente costituita da tre distinte particelle catastali), debba considerarsi come una unica unità residenziale unifamiliare, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello

 

usBIM.superbonus

 

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