Superbonus e sconto in fattura: i chiarimenti del Fisco sulla parte restante dei pagamenti
Il Fisco risponde ad una domanda riguardante i chiarimenti sulla parte restante dei pagamenti per gli interventi agevolati dal Superbonus
Un nuovo chiarimento in materia di Superbonus arriva dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una domanda avanzata da un contribuente circa le modalità di pagamento per la parte di corrispettivo non oggetto di sconto: ossia se deve essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultano determinate caratteristiche.
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Superbonus e sconto in fattura
L’Agenzia delle Entrate attraverso il canale FiscoOggi, risponde alla domanda del contribuente:
Per gli interventi agevolati con il Superbonus, per i quali l’impresa che esegue i lavori applicherà uno sconto in fattura parziale, la somma eccedente deve essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico parlante?
Risposta del Fisco
Il Fisco chiarisce che in linea generale i pagamenti delle spese relative all’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus devono essere necessariamente effettuati mediante bonifico bancario o postale (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) dal quale deve risultare la causale del versamento:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, viene chiarito che per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020).
Sconto parziale
Anche nel caso in esame, in cui il fornitore applica uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le seguenti informazioni:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il Fisco ha richiamato, infine, la circolare n. 23/2022 in cui si precisa che in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
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In allegato la citata circolare n. 23/2022.

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