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Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Superbonus e casa/studio professionale: ok alla detrazione del 50% delle spese

Superbonus e casa/studio professionale: ok alla detrazione del 50% delle spese

Le Entrate chiariscono che in caso di immobili utilizzati promiscuamente (abitazione e studio professionale) il Superbonus va applicato solo al 50% delle spese

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 25 Marzo 2021/0 Commenti/in Bonus edilizi /di
superbonus-casa-studio

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 198/2021 risponde ad un quesito in merito alle unità immobiliari utilizzate sia come abitazione che come sede di lavoro (ossia ad uso promiscuo).

L’interpello

L’istante è un ingegnere che svolge la sua attività di libero professionista nella sua abitazione costituita da un fabbricato unifamiliare (accatastato in A/2) con accesso indipendente.

Il contribuente vorrebbe effettuare su questo immobile (con il beneficio del Superbonus) i seguenti lavori:

  • realizzazione del cappotto termico;
  • sostituzione del generatore esistente con una caldaia a condensazione;
  • interventi di miglioramento sismico;
  • sostituzione parziale di infissi;
  • limitati interventi di manutenzione straordinaria.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate ricordano che ai sensi del comma 9, lettera b), dell’art. 119 del decreto Rilancio sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10“.

Ricordiamo che in base al citato comma 10 tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.

Per quel che riguarda la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che l’applicazione del Superbonus non riguarda:

  • i beni relativi all’impresa (art. 65 del TUIR),
  • i beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, co. 2, del TUIR);

la detrazione al 110% spetta invece alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

Fatta questa premessa, le Entrate chiariscono che danno diritto al Superbonus unicamente le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”.

Per il Fisco qualora siano realizzati interventi su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione al 110 è applicabile solo al 50% delle spese.

Ne consegue che, nel caso prospettato, l’istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Clicca qui per scaricare l’interpello AE n. 198/2021

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