Superbonus e bonus mobili: ok solo se si eseguono interventi antisismici
Il Governo chiarisce che anche gli interventi di riduzione del rischio sismico permettono l’accesso al bonus mobili
Come noto il bonus mobili è una detrazione per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici a cui si può accedere nel momento in cui si usufruisce del bonus ristrutturazioni (detrazione del 50%) o del classico sismabonus (detrazione fino all’85%).
Ma qualora si voglia usufruire del Superbonus 110% attraverso interventi di riduzione del rischio sismico, è possibile accedere al bonus mobili?
La risposta positiva arriva dal Governo attraverso una FAQ pubblicata sul nuovo portale.
La FAQ del Governo
Con la domanda A08.7 un contribuente chiede:
Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili?
In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus?
Nel rispondere il Governo richiama l’articolo 16, comma 2, del dl n. 63/2013 che prevede che ai contribuenti che fruiscono del sismabonus è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (il cosiddetto bonus mobili).
Sismabonus e bonus mobili
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che, per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ok anche alla cessione del credito ed allo sconto in fattura
Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Clicca qui per scaricare la guida delle Entrate sul bonus mobili aggiornata a gennaio 2021

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