Superbonus e APE ante intervento: la redazione può avvenire anche dopo l’inizio dei lavori?
L’APE ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori ma dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 571 chiarisce che l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante lavori può essere redatto anche successivamente alla data di inizio lavori ma dovrà riferirsi allo stato di fatto esistente a quella stessa data e purché i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del dm 6 agosto 2020 (decreto asseverazioni).
Il caso
L’istante premette che a causa dell’emergenza pandemica attuale ha dovuto posticipare i lavori di isolamento dell’involucro edilizio (cappotto e isolamento copertura) presso la propria abitazione.
I lavori, che sarebbero dovuti iniziare nel dicembre 2019, sono stati posticipati ed eseguiti a partire dal mese di luglio 2020:
l’istante specifica che per lo stesso motivo anche i relativi pagamenti sono stati effettuati successivamente al 1° luglio 2020.
Il proprietario ritiene che i suddetti lavori possano beneficiare del Superbonus quali interventi trainanti, e aggiunge che in data 5 agosto 2020 è stata aggiornata la SCIA con l’inclusione dei seguenti interventi trainati (ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio):
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- installazione impianto fotovoltaico;
- sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione.
Il quesito
Il contribuente premette che poiché i lavori sono iniziati a dicembre 2019, non è stato prodotto l’attestato di prestazione energetica della situazione ante intervento.
L’Istante chiede se sia possibile (ai fini del beneficio del Superbonus 110%) produrre l’attestato di prestazione energetica della situazione ante e post intervento alla fine dei lavori, insieme alle asseverazioni di congruità delle spese sostenute.
La risposta delle Entrate
Le Entrate richiamando gli art. 119 e 121 del decreto Rilancio e i chiarimenti della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, chiariscono che:
Per quanto concerne la circostanza che i lavori siano già stati iniziati nel dicembre 2019, l’istante […] potrà fruire del Superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi.
Le Entrate aggiungono che in merito alle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), il dm 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) ha stabilito all’articolo 7, comma 3, che per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento.
Il successivo articolo 12 del medesimo decreto ministeriale prevede che “Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto”.
Sulla base del quadro normativo sopra riportato, ai fini del Superbonus, il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Al riguardo, come chiarito dall’ENEA nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.
Ciò considerato, se i lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore del dm 6 agosto 2020, l’APE ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 571 dell’Agenzia delle Entrate

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