Superbonus: come correggere la cessione del credito
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Il Fisco ha pubblicato un chiarimento contenente le soluzioni per correggere gli errori nella comunicazione della cessione del credito
La risposta all’interpello n. 440/2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla comunicazione nell’ambito dell’errore di cessione del credito, definito dall’articolo 121 (noto come “decreto cessioni”) del dl 34/2020 (“rilancio”). Questo articolo è applicabile a tutti i soggetti che hanno sostenuto spese per interventi elencati nel comma 2 durante gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Essi hanno la possibilità di scegliere, invece di usufruire direttamente della detrazione spettante, tra le seguenti opzioni:
- ricevere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
- cedere il credito d’imposta, per un ammontare equivalente, a terzi soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Come è noto, l’articolo 121 del dl 34/2020 è stato oggetto di diverse modifiche da parte delle forze politiche nel corso degli anni. In particolare, il dl 11/2023, noto come decreto blocca crediti, ha interrotto la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura, determinando così un blocco sostanziale della maxi-detrazione.
Tuttavia, prima dell’entrata in vigore del decreto blocca cessioni, il Superbonus e altri bonus edilizi permettevano la cessione del credito a qualsiasi soggetto, inclusi le banche e gli istituti di credito. Inizialmente, non c’erano limiti al numero di cessioni consentite; successivamente, a seguito del dl “antifrodi” di novembre 2021 e della Legge di Bilancio 2022, il numero di cessioni è stato notevolmente ridotto con l’introduzione di cessioni qualificate. Prima di esaminare la risposta all’interpello n. 440/2023, è bene fare un veloce excursus del contesto attuale.
Stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per i seguenti interventi (art. 121 c. 2):
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- colonnine di ricarica.
È importante notare che il bonus verde e bonus mobili già non potevano essere ceduti. Ti ricordo che puoi consultare la tabella aggiornata con tutti i bonus edilizi e le relative regole.
Tuttavia, rimane ancora possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito in determinate circostanze:
- interventi Superbonus diversi da quelli effettuati dai condomìni (in sostanza le unifamiliari) per i quali sia già stata presentata la CILA-S (CILA-S entro il 16 febbraio 2023);
- interventi effettuati dai condomìni per i quali sia stata adottata la delibera assembleare e risulti presentata la CILA-S (entro il 16 febbraio 2023);
- interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (entro il 16 febbraio 2023).
Chiarimenti del Fisco con l’interpello n. 440/2023
Nel corso di questi 1233 giorni dall’entrata in vigore del decreto “rilancio”, sia il Superbonus che gli altri bonus edilizi sono stati soggetti a significative modifiche. È possibile che durante questo periodo chi ha beneficiato della maxi-detrazione o di altri bonus edilizi e ha optato per la cessione del proprio credito prima dell’entrata in vigore del decreto blocca cessioni, si trovi ora di fronte al problema dovuto a una comunicazione errata, che porta a una detrazione erroneamente più alta di quella effettivamente dovuta.
Tuttavia, nel caso di un errore nella cessione del credito, è importante sapere come affrontarlo correttamente. La correzione di questi errori dipende principalmente dagli accordi tra il cedente (chi cede il credito) e il cessionario (chi riceve il credito).
L’Agenzia delle Entrate ha chiaramente stabilito che la cessione del credito è regolata da un contratto tra privati, e in caso di errori, l’Amministrazione fiscale non può intervenire direttamente. La sua funzione è quella di fornire una panoramica delle possibilità disponibili.
Cessione del credito sbagliata: il caso
Un beneficiario del Superbonus ha scoperto degli errori nelle asseverazioni presentate durante la cessione del credito. Dopo aver individuato queste anomalie, il tecnico incaricato ha annullato un’asseverazione errata e l’ha sostituita con una nuova. Il risultato? Sono emersi crediti non spettanti per un valore di circa 17.935 euro. Ma il problema è che questi crediti erano già stati ceduti a una banca. L’invio di una pratica errata o non conforme alle specifiche tecniche comporterebbe uno spreco di tempo e di denaro sia per il cessionario che per il cedente. Per questo motivo, ti consiglio di affidarti ad un software per la gestione dei bonus edilizi in grado di assisterti nell’elaborazione di una documentazione completa e conforme alle direttive in continuo aggiornamento, garantendo alla pratica un processo di invio senza intoppi.
Come agire in caso di cessione del credito sbagliata
Secondo la circolare 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario può rifiutare la cessione in caso di errori tramite la piattaforma dedicata. Inoltre, il cedente e il cessionario possono richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni errate. Tuttavia, in alcuni casi, la banca potrebbe rifiutarsi di annullare l’accettazione, rendendo difficile la correzione dell’errore.
Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:
- sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;
- intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario
Cessione del credito sbagliata: passaggi per correggerla
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 440/2023, ha fornito le linee guida generali per sanare gli errori nella cessione del credito. Ecco cosa fare:
- il cedente deve riversare il credito indebitamente utilizzato utilizzando il modello F24;
- se il cessionario ha già utilizzato il credito in compensazione, il cedente dovrà pagare gli interessi, calcolati a partire dalla data della compensazione, e una sanzione. Tuttavia, la buona notizia è che, sanando la situazione in proprio, il cedente può avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo così l’importo della sanzione;
- se il cessionario non ha ancora utilizzato il credito, il cedente non dovrà pagare né gli interessi né la sanzione, e deve comunque farsi parte attiva per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022
È fondamentale che il cedente e il cessionario collaborino strettamente in questo processo. Il cedente deve fare tutto il possibile per impedire l’utilizzo del credito non spettante, comunicandolo sia al cessionario che all’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancata collaborazione da parte del cessionario, il cedente dovrà comunque versare l’importo dell’indebita detrazione ceduta con il modello F24. Tuttavia, l’onere di dimostrare che il cessionario non ha utilizzato il credito in compensazione ricade sul cedente. Se il cedente può fornire prove a sostegno di questa affermazione, non sarà tenuto a pagare interessi e sanzioni.

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