Superbonus 110% e utilizzo del credito d'imposta

Superbonus 110: come utilizzare il credito d’imposta?

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Il Fisco chiarisce per quali imposte è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta derivante dall’agevolazione

Un nuovo chiarimento in materia di Superbonus arriva dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un dubbio avanzato da un contribuente circa le possibilità di utilizzo del credito d’imposta, acquisito a mezzo di cessione del credito e derivante dagli interventi agevolabili (ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).

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Interpello: in che modo può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dal Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il canale FiscoOggi, risponde alla domanda del contribuente:

Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?

Risposta del Fisco

Il Fisco chiarisce per quali imposte il contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus può utilizzarlo in compensazione.

Il documento richiama i riferimenti normativi e gli ultimi interpelli con le indicazioni in merito; in particolare, le prime indicazioni circa le modalità di utilizzo da parte dei soggetti che acquisiscono i crediti sono state fornite con il provvedimento dell’8 agosto 2020 (disponibile in allegato).

Provvedimento AE 8 agosto 2020

Il documento, sebbene modificato da provvedimenti successivi, rappresenta un riferimento in merito alle regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, nonché le modalità di utilizzo dell’importo derivante.

Come utilizzare il credito d’imposta

Nel dettaglio, il provvedimento chiarisce che i soggetti destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, possono utilizzare gli stessi crediti esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Imposte, tasse e contributi che possono essere pagati con il credito acquisito

La circolare delle Entrate n. 24/2020 specifica quali sono le imposte, le tasse e i contributi, che possono essere pagati con i crediti utilizzabili in compensazione.

L’importo riferito al credito d’imposta acquisito può essere utilizzato per il pagamento di:

  • imposte sui redditi,
  • Iva,
  • Irap,
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa,
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori,
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
  • tasse sulle concessioni governative,
  • tasse scolastiche,
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva,
  • somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps.

Come presentare il modello F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per ulteriori chiarimenti, al contribuente viene segnalata anche la risposta all’interpello n. 435 del 25 agosto 2022 in cui si precisa che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di cessione del credito – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

Conclusioni

Nel caso in esame l’istante, essendo intenzionato ad acquisire a mezzo di cessione del credito una serie di crediti d’imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020, può compensare detti crediti con tutte le entrate, il cui versamento deve avvenire tramite del modello F24.

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In allegato è possibile scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.

 

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