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Superbonus 110%: no alla proroga per le unifamiliari, ok allo sblocco dei crediti

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Il Senato approva l’emendamento per lo sblocco dei crediti, con l’eliminazione della responsabilità solidale. Nessuna proroga per le unifamiliari

Oggi martedì 13 settembre 2022 dalle ore 12:00 presso Palazzo Madama, il Senato (ultima seduta dell’aula di questa legislatura) è stato convocato per esaminare il disegno di legge di conversione del ddl aiuti-bis. Tale testo dovrebbe risolvere il problema dello sblocco del crediti edilizi.

Dopo la discussione generale che ha visto protagonisti vari Senatori, e dopo svariati stop and go, il Senatore Daniele Pesco (movimento 5 stelle) ha annunciato che la scadenza del 30 settembre per le unifamiliari non è stata prorogata. Ricordiamo che secondo le nuove regole dettate dalla legge di Bilancio 2022, l’agevolazione al 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari (e assimilabili) può godere della proroga al 31 dicembre 2021, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

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Cessione dei crediti e responsabilità solidale

Con voto unanime delle due Commissioni sul Superbonus 110% viene ristretto il campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave.

Il Governo ha previsto una riformulazione dell’emendamento 33.06, il quale rende la responsabilità in solido non applicabile nei casi di crediti maturati da interventi di Superbonus e non applicabile agli altri crediti maturati a partire dai primi di novembre 2021 (esplosione del fenomeno delle frodi).

Di seguito riportiamo il testo dell’emendamento approvato 33.0.6 (testo 3) con l’art. 33-bis.

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

        77)

            1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

        1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.

            1-bis.2. I crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

In pratica, per le cessione successiva al 21 novembre 2021 (entrate in vigore del dl antifrodi) è abolita la responsabilità solidale del cessionario, eccezione fatta per il caso di dolo o colpa grave; per le cessione avvenute prima di tale data è necessario possedere la documentazione di cui al comma 1-ter dell’art.121 (asseverazione tecnica e visto di conformità).

Avanzamento lavori al 30% per unifamiliari

Infine, in questo articolo proviamo almeno a riepilogare come si determina il 30%, che non necessariamente coincide con il SAL 30 dell’ENEA. Un tema molto caldo che sicuramente farà passare “notti in bianco” non solo a Blanco, ma soprattutto imprese, tecnici e cittadini che hanno avviato i lavori agevolati da Superbonus, è quello relativo al raggiungimento del 30% del lavori complessivi.

E a lasciare ancora qualche piccolo dubbio sono le modalità con cui calcolare ed attestare il raggiungimento del 30%.

Per calcolare questo nuovo 30% dobbiamo riferirci all'”intervento complessivo” e vanno considerati non solo gli importi che superano i vari limiti di spesa ammessi al bonus (come avviene per il SAL del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura), ma anche gli importi agevolati con altri bonus diversi dal 110% (ad esempio, il bonus casa) o quelli non fiscalmente agevolati (come, ad esempio, una manutenzione ordinaria non assorbita nell’intervento superiore).

Quindi se l’importo complessivo dell’intervento è:

  • ecobonus 70.000
  • sismabonus 30.000
  • altri bonus 20.000

entro il 30 settembre dovrò realizzare almeno 36.000 € di lavori, a prescindere da quali essi siano. Per cedere il credito, poi, dovrò realizzare il 30% di eco e il 30% di sisma.

Attenzione: per determinare il raggiungimento del 30% dello stato avanzamento lavori, ai fini dell’asseverazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, la verifica del SAL deve essere effettuata separatamente per sismabonus ed ecobonus, in quanto i due interventi richiedono differenti competenze tecniche per l’asseverazione e per il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Lo ha chiarito anche la Risposta 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

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1 commento
  1. saverio marsico
    saverio marsico dice:

    Buonasera, portare al 31/12/22 ( senza il vincolo del 30% a settembre) le unifamiliare è il minimo che possa fare la politica . Così facendo si rimetterebbero in moto le tante imprese che stanno per fallire. Differenziale , inoltre, la scadenza dei lavori delle unifamiliare e i condomini non è una cosa buona, se la legge è uguale per tutti , anche le scadenze devono essere uguale per tutti.
    Saluti

    Rispondi

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