Comunicazione dati Superbonus a Enea e PNCS
Modalità, contenuti e termini per l'invio delle informazioni aggiuntive da trasmettere per gli interventi Superbonus di efficientamento energetico e sismico
Il D.L. 39/2024, oltre a limitare le condizioni di accesso al Superbonus e agli altri bonus edilizi, prevede un altro “aggravio” per i cantieri in corso d’opera, o in fase di apertura: l’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste, relative all’ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.
La misura ha lo scopo di prevenire le frodi, garantire il monitoraggio costante e anticipato degli interventi da controllare e delle spese previste fin dalle prime battute dell’iter. L’obbligo è rafforzato da un meccanismo sanzionatorio che scatta in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati.
Il D.P.C.M. 17/09/2024 definisce contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e antisismico.
Scopri in cosa consiste il nuovo adempimento e scarica il testo del provvedimento, completo degli allegati.
Anche alla luce di queste nuove disposizione normative, diventa di fondamentale importanza l’uso di un software per la gestione dei bonus edilizi che produca velocemente la documentazione richiesta dalla legge.
Indice
- Chi è tenuto ad effettuare la comunicazione di informazioni aggiuntive a Enea e PNCS
- Quali informazioni aggiuntive vanno trasmesse a ENEA e PNCS?
- Entro quali termini vanno inviare le comunicazioni a ENEA e PNCS
- Quali sanzioni sono previste in caso di omessa comunicazione delle informazioni aggiuntive
- Comunicazioni antifrode per il sismabonus: nuove FAQ del PNCS
Chi è tenuto ad effettuare la comunicazione di informazioni aggiuntive a Enea e PNCS
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
I soggetti obbligati trasmettono tali informazioni e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti abilitati.
I professionisti abilitati trasmettono le informazioni sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.
Quali informazioni aggiuntive vanno trasmesse a ENEA e PNCS?
L’art. 3 del D.L.39/2024 interviene direttamente sulla procedura di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili.
Sia in caso di interventi di efficientamento energetico che antisismico, viene incrementato il patrimonio informativo relativo all’ammontare delle spese sostenute ovvero previste dalle percentuali di utilizzo delle relative detrazioni.
Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), devono contenere le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024 negli anni 2024 e 2025 (nell’anno 2026 limitatamente agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, come previsto dal D.L Milleproroghe 2026);
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Obbligo di comunicazione a ENEA per il tecnico abilitato
I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni Superbonus, sono tenuti a inviare all’ENEA anche le informazioni aggiuntive.
La comunicazione è effettuata mediante l’invio dell’asseverazione ed è parte integrante della stessa asseverazione.
Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del D.P.C.M. 17/09/2024.
La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del D.P.C.M. 17/09/2024 e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione.
Obbligo di comunicazione a PNCS per progettista, direttore dei lavoratori e collaudatore
I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico per gli interventi di efficientamento sismico agevolati con Superbonus, trasmettono al PNCS le informazioni aggiuntive, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del del D.P.C.M. 17/09/2024.
Il tecnico incaricato della progettazione strutturale è tenuto a compilare una scheda nella quale individua i dati catastali degli immobili e a fornire la prima stima economica dei lavori.
Il direttore lavori, in corrispondenza dell’emissione del Sal, deve aggiornare il resoconto delle spese sostenute e previste e inserire i dati finanziari dell’intervento sulle spese sostenute e su quelle previste nel 2024 e nel 2025.
Il collaudatore deve confermare gli identificativi catastali degli immobili oggetto di intervento e asseverare la riduzione del rischio sismico. La procedura per questo adempimento a carico del collaudatore non è ancora attiva.
Entro quali termini vanno inviare le comunicazioni a ENEA e PNCS
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
- 30 novembre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Quali sanzioni sono previste in caso di omessa comunicazione delle informazioni aggiuntive
L’omissione delle trasmissioni di informazioni aggiuntive comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro.
Inoltre, in caso di interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 13-ter, articolo 119, Dl n. 34/2020), ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione delle informazioni aggiuntive non comporta una sanzione, ma causa la decadenza dall’agevolazione fiscale senza applicazione delle disposizioni in materia di remissione in bonis.
Queste disposizioni rendono ancora più importanti la corretta predisposizione della documentazione e la tempestiva trasmissione delle informazioni relative alle spese sostenute per gli interventi edili agevolabili. Attiva subito la prova gratuita e scopri come tutto sarà più semplice con uno specifico software per i bonus edilizi.
Comunicazioni antifrode per il sismabonus: nuove FAQ del PNCS
Sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche sono disponibili sul portale ufficiale alcune FAQ “di chiarimento” sul D.P.C.M. 17/09/2024 e le modalità di comunicazione antifrode.
Riportiamo integralmente quelle di maggiore utilità.
Considerate le novità normative 2024, è possibile inserire le asseverazioni degli anni passati sul PNCS?
Il nuovo obbligo normativo introdotto dal D.L. 39/2024 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024, siano caricate sul Portale le asseverazioni dei progettisti anche se prodotte in anni passati.
Non sono ammesse modalità di trasmissione dei dati diverse da quelle che sono definite nel D.P.C.M. del 17 settembre 2024 che definisce modalità e tempistiche per l’invio dei dati al Portale.
Tra le novità, la nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.
È obbligatorio il conferimento dell’asseverazione del Progettista al PNCS?
L’obbligo deriva dal disposto congiunto dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dl 39/24. In particolare, si prevedono un obbligo di trasmissione di informazioni inerenti agli interventi agevolati (comma 2) in parte rilevati al momento della progettazione e una tempistica per il conferimento che prevede (comma 3): “Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
È possibile inserire sul Portale l’asseverazione del collaudatore statico?
Attualmente l’asseverazione del collaudatore statico è in fase di sviluppo e verrà resa disponibile nei prossimi mesi.
Nella scheda dei dati economici del direttore lavori gli importi da indicare sono comprensivi di IVA o meno?
I dati vanno sempre inseriti comprensivi di IVA.
È possibile caricare sul Portale pratiche con più particelle o subalterni?
La nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.
Nel caso siano stati emessi più SAL quante schede di dati economici occorre predisporre?
Una scheda per ogni SAL emesso.
Nella scheda dati economici è obbligatorio indicare la data di fine lavori anche se l’intervento non è ancora stato concluso?
Sì, è sempre obbligatoria; la data di fine lavori nei primi SAL è ovviamente una data stimata e può essere modificata nei SAL successivi; nel SAL finale è la data reale di fine lavori.
Quale data di conclusione dei lavori deve essere utilizzata come riferimento per comprendere se sussiste l’obbligo di comunicazione del D.L. 39/24?
Il PNCS considera come data di conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale.
La riga delle “Spese sostenute nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024” è obbligatoria anche se non sono state sostenute spese nel periodo indicato?
Sì, è sempre obbligatoria per gli interventi che abbiano almeno una spesa sostenuta nel 2024. Nel caso non si siano sostenute spese nel periodo, i campi vanno comunque valorizzati inserendo 0,00.
Quali valori bisogna immettere nell’allegato B?
Per ragioni di coerenza la progettazione consegnata al PNCS deve essere conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Per quanto riguarda le attestazioni (ad esempio quelle relative al possesso della polizza assicurativa) è necessario che fossero valide al momento dell’elaborazione e della consegna al Genio Civile e al Comune.
È possibile inserire sul Portale il SAL (Stato di avanzamento lavori)?
No, perché il Portale non raccoglie i dati presenti nel modulo del SAL, ma la scheda di dati economici i cui contenuti fanno riferimento al SAL.
La scheda di dati economici corrisponde ad un’asseverazione?
No, riporta una parte dei contenuti del SAL.
Per chi è valido l’obbligo di inserimento dei dati sul Portale la cui scadenza è il 31 ottobre 2024?
L’obbligo normativo riguarda le pratiche i cui lavori non sono stati terminati prima del 31 dicembre 2023.
La data di riferimento per definire l’applicazione dell’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 3 del D.L. 39 del 2024 coincide con la data di sottoscrizione del modello B1 relativo alla attestazione di ultimazione dei lavori, come previsto dal D.M. 58 del 2017 e s.m.i.
Se é previsto un solo Sal, quante schede di dati economici devono essere compilate?
Nel caso in cui si ricada nell’obbligo normativo, si deve creare una “scheda dati economici” per ogni SAL emesso. Nel caso di specie, va prodotto un solo SAL.
È possibile inserire più righe per le spese sostenute e quelle previste?
In ciascuna scheda di dati economici si possono aggiungere più righe, distinte per anno o per tipologia di spesa, a seconda dell’esigenza del compilatore.
Come creare schede per inserire i SAL successivi?
Una volta che la scheda dati economici relativa al SAL 1 risulta nello stato INVIATA, il sistema permetterà di creare una scheda per il SAL successivo (SAL 2 o SAL Finale), nella quale, per agevolare il Direttore Lavori, verranno riportati in automatico i dati già dichiarati nel SAL precedente. Nel SAL corrente sarà possibile aggiornare i dati già inseriti o si potranno aggiungere nuove righe, al fine di completare la rendicontazione delle spese sostenute sino alla data di emissione del corrente SAL.
Dove si possono inserire le spese relative al periodo gennaio – marzo 2024?
Le spese sostenute nel 2024 vanno inserite nella tabella delle spese sostenute come quelle di qualsiasi altra annualità. Nel momento in cui viene inserita una spesa per l’anno 2024, il sistema mostrerà, in conformità con quanto richiesto dal D.L. 39 del 2024, una riga a parte in cui riportare la quota parte delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024, che potranno essere eventualmente nulle, e rappresentano un parziale delle spese sostenute nel 2024.
Tali cifre, rappresentano un di cui delle spese sostenute nell’anno e non si cumulano con quelle inserirete nella sezione spese sostenute. Il D.L. 39/24 prevede che sia obbligatoria l’invio della quota parte dei dati economici spesi dal 01/01/2024 al 31/03/2024.
Per inserire sul Portale l’asseverazione di cui all’allegato “B”, il progettista deve essere coperto dalla polizza professionale?
L’inserimento sul portale dell’allegato “B” deve avvenire in maniera conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Ciò non impone alcun obbligo di copertura assicurativa per le pratiche pregresse al momento di inserimento sul Portale.
Nel caso di intervento congiunto di sisma bonus ed ecobonus con conclusione differente dei lavori, come determinare se si è soggetti all’obbligo normativo?
L’intervento relativo al sisma bonus si considera concluso con l’emissione del SAL finale; se oltre ad esso sono previsti interventi di efficientamento energetico con scadenza successiva, l’obbligo normativo si applica per il solo ecobonus secondo le regole e le modalità di trasmissione definite da ENEA. La stessa regola, con i dovuti distinguo, vale nel caso in cui siano i lavori del sisma bonus a concludersi dopo quelli dell’ecobonus.
Nella sezione “Monitoraggio della spesa” vengono richiesti i dati dei beneficiari: cosa si intende per “dato del beneficiario”?
Devono essere indicati i codici fiscali di tutti i beneficiari, sia persone fisiche che persone giuridiche (es: C.F. del Condominio per la imputazione del beneficio fiscale sulle parti comuni).
Nelle sezioni “spese sostenute” e “Spese previste” sono indicate due caselle “Costo complessivo” e “Spesa ammissibile”. Cosa si intende?
Il costo complessivo costituisce il costo complessivamente sostenuto per lavori e spese tecniche, la spesa ammissibile è invece pari alla quota parte agevolabile con il beneficio fiscale.
Per i SAL successivi al primo si devono sommare gli importi della spesa o va indicata la quota di quel singolo SAL?
Nessuna delle opzioni richieste. Nei SAL successivi gli importi già comunicati sono riportati in automatico con facoltà di aggiornamento al fine di comunicare il dato complessivo della spesa sostenuta sino all’emissione del SAL corrente, con riferimento alla tipologia e all’anno di maturazione.
Quando risulta regolarmente inviata la pratica di progettazione sul PNCS?
Si veda al riguardo la procedura descritta nell’allegato 2 al D.P.C.M. 17 settembre 2024, nella sezione “scheda progettista”.
La data di emissione del SAL finale è da intendersi come emissione del modello B-1? O come data della contabilità finale del D.L.?
La data di emissione è quella di emissione del modello B-1 che è l’asseverazione dello stato finale. La stessa data è presa a riferimento al fine di determinare l’obbligo normativo di comunicazione dei dati economici sul PNCS.
Cosa succede se non è mai stato creato un SAL per una pratica?
La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato.
Qui trovi le FAQ: https://www.pncs.gov.it/portale/faq

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-110-a-rischio-di-nuove-sanzioni-per-i-beneficiari/




