Super e iper-ammortamento, la proroga vale anche per beni acquisiti in leasing?
Dalle Entrate i chiarimenti circa la proroga per super e iper-ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing nel 2018. È possibile modificare la modalità di acquisto del bene e non perdere i benefici fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la recente risoluzione 132/E del 24 ottobre 2017 in tema di super e iper-ammortamento soprattutto in seguito alle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2017.
In particolare, è stato chiesto:
se è possibile beneficiare di super ed iper-ammortamento se si decide di acquistare il bene in leasing dopo il 31 dicembre 2017?
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2016, legge 232/2016, ha prorogato il termine di scadenza per l’effettuazione dell’investimento (inizialmente fissato al 31 dicembre 2017)
- entro il 30 giugno 2018 per super-ammortamento, ossia maggiorazione del 40%o del costo di acquisizione, che riguarda anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto)
- entro il 30 settembre 2018 per iper-ammortamento, ossia maggiorazione del 150% del costo di acquisizione
a condizione che entro il 31 dicembre 2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore
- sia avvenuto il versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione per bloccare il bene
Pertanto, solo se si verificano entrambe le condizioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018/30 giugno 2018 risultano ammissibili al super ammortamento e dal 1° gennaio 2018/30 settembre 2018 per l’iper-ammortamento.
Successivamente al 31 dicembre, l’investitore dovrà scegliere la forma di investimento: acquisizione diretta dal fornitore oppure tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing.
Nel primo caso, l’investitore può sicuramente usufruire del beneficio in quanto i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e all’acconto minimo) risultano verificati.
Nel secondo caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le richieste di chiarimento riguardano, invece, la possibilità che il contribuente decida di modificare la modalità di acquisto del bene, passando dal trasferimento della proprietà all’acquisto in leasing, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore l’acconto entro il 31 dicembre 2017.
Nel rispetto del principio non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi, l’Agenzia ha dato parere favorevole circa la possibilità di modificare la modalità di acquisto del bene e, contemporaneamente, non perdere i benefici fiscali previsti dal super e dall’iperammortamento.
In particolare, ha ribadito che rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 del super ammortamento (30 settembre 2018 per l’iper-ammortamento) anche gli investimenti per i quali, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro la data del 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Clicca qui per scaricare la risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132
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