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Successione legittima: cosa accade in caso sia prevista la dispensa da collazione?

Successione legittima: la Cassazione chiarisce cosa accade in caso di contestazione dell’asse ereditario che prevedeva la dispensa da collazione

In questo articolo analizziamo una sentenza di Cassazione su uno spinoso caso di una successione legittima. Prima di entrare nel merito della questione, proviamo a chiarire alcuni concetti e definizioni utili per la corretta determinazione delle quote di successione.

Quota disponibile e legittima

La legge italiana tutela i parenti più stretti (coniuge e figli), limitando la volontà del defunto. Per calcolare correttamente l’entità di una successione occorre definire le seguenti quote:

  • la quota disponibile: quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo
  • la quota legittima: quella parte del patrimonio che deve essere riservata ai legittimari

Tali quote variano in funzione del tipo di legittimari e del loro numero. Le persone che hanno diritto alla legittima sono:

  • il coniuge
  • i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti)
  • i genitori (solo in assenza di figli)

Nella seguente tabella riportiamo caso per caso le quote disponibili e legittime:

Legittimarioquota disponibilequota legittima
1 solo figlio1/21/2
2 o più figli1/32/3
ascendenti disponibili2/31/3
coniuge1/21/2
coniuge + figlio1/31/3 + 1/3
coniuge  + 2 o più figli1/41/4 + 1/2 (figli)
coniuge + ascendenti1/41/4 + 1/2 (coniuge)

Successione legittima: il fatto

Alla morte del padre, uno dei 3 figli contestava la donazione ricevuta e conveniva in giudizio gli altri 2 fratelli.

L’attore aveva ricevuto dal padre un lascito economico di 10.000 euro, mentre agli altri 2 fratelli erano state assegnati rispettivamente una casa ed un terreno edificabile.

Il Tribunale di primo grado aveva stimato l’asse ereditario in 120.000 euro così suddiviso:

  • 10.000 euro lascito economico (erede A)
  • 60.000 euro casa (erede B)
  • 50.000 euro terreno edificabile (erede C)

In tal caso, essendoci 3 figli e nessun coniuge, l’entità della successione veniva ripartita nel seguente modo:

  • quota disponibile (1/3) : 120.000/3= 40.000 euro
  • quota legittima totale (2/3): 120.000*2/3= 80.000 euro
  • quota legittima per erede (1/3  · 2/3 = 2/9) = 26.667 euro

Pertanto i giudici di primo grado condannavano i convenuti (eredi B e C) al pagamento all’erede A di 16.667 euro (26.667-10.000 già beneficiati) da dividere in egual quote.

Contro tale decisione ricorreva in appello l’erede B, beneficiario della casa, asserendo che il padre nel donargli la casa aveva espressamente disposto che: “la presente donazione segue in conto legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile con dispensa da collazione“.

Per la Corte di appello il de cuius aveva espressamente destinato all’erede B la quota disponibile eccedente la quota di legittima, e poiché il valore della casa donata (60.000 euro) non superava quello della legittima maggiorata della disponibile (66.667 euro = 40.000 + 26.667 euro), non era necessario ridurre tale donazione. L’erede C veniva quindi condannato a corrispondere l’intera somma all’erede A.

Contro tale decisione l’erede C proponeva ricorso in Cassazione.

Successione legittima: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13660/2017 si esprime sul ricorso presentato dall’erede C.

Per il ricorrente la corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’erede B beneficiario della quota disponibile, in quanto la donazione in suo favore era stata effettuata “in conto legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile con dispensa da collazione“, e non “in conto disponibile” e “per l’eventuale esubero in conto legittima“.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 737 cc il disponente può dispensare taluno dei coeredi dalla collazione, vale a dire dall’operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità donativa in un’unica massa ai fini della distribuzione dell’attivo tra i coeredi stessi. La dispensa dalla collazione è, più precisamente, il negozio giuridico unilaterale per il cui tramite il disponente esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.

Secondo gli Ermellini è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 cc, la donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione.

Ricordiamo che l’azione di riduzione (art. 553 e ss. cc) è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e della quota disponibile.

La clausola relativa alla dispensa da collazione non implica una volontà del de cuius diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell’azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto invece stabilito per le disposizioni testamentarie dall’art. 558, comma 2, cc, per cui se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Pertanto il medesimo donatario rimane esposto alla riduzione per l’eccedenza rispetto alla sua porzione legittima.

La Corte accoglie quindi il ricorso presentato dall’erede C e cassa la sentenza di appello.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n. 13660/2017

 

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