Subappalto o contratto di cooperazione: qual è la differenza?

Subappalto o contratto di cooperazione: qual è la differenza?

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L’affidamento di lavori a terzi non costituisce subappalto ma contratto di cooperazione se la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I chiarimenti del Tar Umbria

Il Tar Umbria con la sentenza n. 16/2022 spiega quale natura e tipologia di rapporto distingue un contratto di subappalto da un contratto di cooperazione.

Il caso del subappalto vietato dal disciplinare di gara

Una società di servizi contestava l’aggiudicazione di una gara pubblica alla concorrente vincitrice.

La vincita sarebbe stata illegittima, poiché l’impresa aggiudicataria nell’offerta presentata faceva riferimento alla costituzione di un “gruppo di lavoro” con figure professionali esterne, nessuno delle quali legate alla stessa società aggiudicataria da rapporto di lavoro subordinato.

Infatti, secondo l’impresa contestataria, la previsione dell’attività del “gruppo di lavoro”, essendo il subappalto escluso dal disciplinare di gara, si poneva in contraddizione con quanto dichiarato dall’impresa vincitrice di “impegnarsi ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto”, così escludendo di voler ricorrere al subappalto.

L’impresa vincitrice sosteneva, invece, che il coinvolgimento del “gruppo di lavoro” non implicava il ricorso al subappalto, ma il legittimo esercizio della facoltà prevista dall’art. 105, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici, a norma del quale non ricorre il subappalto nel caso di:

affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

La questione sfociava, quindi, in un ricorso al Tar da parte dell’impresa contestataria.

La sentenza del Tar Umbria sulle differenze tra subappalto e contratto di cooperazione

I giudici del Tar spiegano che tra il subappalto e l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi si differenzia non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto:

nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario;

nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante.

In altre parole, dal punto di vista organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore:

  • nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione;
  • mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore.

Ne consegue che i due contratti sono diversi quantomeno sul piano funzionale.

In definitiva, il Tar conclude che il subappalto non sussiste in presenza di un rapporto di lavoro autonomo.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Subappalto necessario: è applicabile se non richiamato nel bando?

 

 

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