Studio professionale e locatario: no detrazione IVA su spese straordinarie di ristrutturazione
Il locatario non può detrarre l’IVA su spese straordinarie di ristrutturazione di uno studio professionale che vadano oltre l’attinenza all’attività ivi svolta. I chiarimenti della Cassazione
L’ordinanza n. 14853/2022 della Corte di Cassazione risponde ad un interessante quesito in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti su locali in affitto adibiti a studio professionale.
Il locatario professionista fino a che punto può avvalersi delle relative agevolazioni sull’Iva?
Ristrutturazione studio professionale in fitto e agevolazioni sull’IVA dei lavori, il caso
L’Agenzia delle Entrate contestava ad un libero professionista la detraibilità dell’importo relativo all’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile preso in affitto dal contribuente e adibito a studio professionale: le spese straordinarie ai fini dell’agevolazione fiscale sarebbero state di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista.
Il professionista decideva di far ricorso presso la CTP (Commissione tributaria provinciale) che lo accoglieva. ma la posizione della CTP veniva ribaltata dal successivo ricorso in appello proposto dal Fisco presso la CTR (Commissione tributaria regionale).
Ecco che il professionista si rivolgeva in Cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione art. 19 (Detrazione), comma 1, dpr n. 633/1972 e che la CTR erroneamente aveva ritenuto che la detrazione dell’Iva sarebbe stata possibile solo in relazione al mero adattamento dei locali all’attività professionale del conduttore.
La Corte di Cassazione: una radicale ristrutturazione dello studio in fitto spetta al proprietario del locale ai fini dell’agevolazione sull’Iva dei lavori
Gli ermellini in premessa evidenziano che la CTR ha accertato la notevole operazione economica esercitata dal contribuente relativa alla straordinaria e radicale ristrutturazione dell’immobile che sarebbe stata di competenza del locatore proprietario, e della non inerenza di tali considerevoli spese con la professione esercitata in quei locali.
I giudici in seguito ricordano che la stessa Cassazione ha chiarito in passato che in materia di Iva:
l’inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa.
Essi specificano che benché in campo Iva il giudizio di congruità non escluda il diritto alla detrazione, viceversa lo condiziona qualora l’antieconomicità dell’operazione sia ben evidente, tanto da presumere:
- una fattura non veritiera
o
- la non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo professionale per operazioni assoggettate ad Iva.
In questa ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.
Tornando al caso in esame, la CTR ha ritenuto fondata la richiesta del Fisco perché l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti. La CTR si è, pertanto, curata di accertare la non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, prendendo in considerazione la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano state operate per un semplice adattamento dei locali alle esigenze connesse alla attività professionale del locatario, piuttosto costituendo una ristrutturazione completa e radicale dell’immobile, comprensiva dei lavori di:
- rimozione e rifacimento del manto di copertura dell’edificio,
- smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici,
- demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni.
Dette opere “all’evidenza esorbitanti dal mero adattamento” implicano il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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