Strutture in c.a. e norme antisismiche: gli abusi sono sanabili?
Niente accertamento di conformità per gli abusi relativi alle strutture in calcestruzzo armato, nessuna sanatoria per chi viola le norme antisismiche. Lo afferma la Cassazione
Attenzione ad operare la giusta distinzione tra abusi che contravvengono al regolamento urbanistico/edilizio e abusi che invece violano le norme antisismiche e la sicurezza degli edifici: la Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 17190/2022 mette in chiaro e circoscrive il campo di applicazione dell’art. 36 (Accertamento di conformità) del Testo unico sull’edilizia.
Galeotta fu la veranda e chi la realizzò senza autorizzazione!
La titolare di una società veniva condannata dal tribunale a causa di un intervento sulla struttura portante del proprio immobile per potervi installare una veranda, essendo stato operato il tutto senza alcuna autorizzazione.
La donna a sua difesa sosteneva:
- l’estinzione del reato per intervenuta sanatoria a norma dell’art. 36 dpr 380/2001;
- l’intervento sulla struttura portante era stato realizzato e reso possibile grazie ad una deroga regionale;
- la prescrizione del presunto reato sismico di cui già da anni l’amministrazione sarebbe stata a conoscenza.
La questione, infine, approdava in appello con ricorso presso la Cassazione.
Il no della Corte di Cassazione alla sanatoria degli abusi che minano la sicurezza statica degli edifici
Gli ermellini ribadiscono un principio che dovrebbe essere ormai consolidato e cioè che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato:
Tant’è che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.
Infatti, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.
La Cassazione, infine, chiarisce che (in generale) i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti che non vanno in prescrizione. La consumazione di quest’ultimi si protrae sino a che il responsabile non ottenga la relativa autorizzazione.
Il ricorso, per tali motivi, è dichiarato inammissibile.
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- “Permesso di costruire in sanatoria: ecco cosa succede per le costruzioni in zona sismica“
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