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Stima pluralità di immobili: come si calcola il compenso del CTU?

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Stima pluralità di immobili: la Cassazione chiarisce che in caso di unità immobiliari con analoghe caratteristiche il compenso del CTU va calcolato raggruppando i beni

A seguito di una CTU per una divisione ereditaria, veniva contestato il decreto di liquidazione del compenso in favore del perito pari a euro 39.615,47.

Le parti, il cui compenso era a carico, avevano ritenuto la cifra esorbitante e quindi citavano in giudizio il consulente.

Veniva contestata l’errata applicazione dell’art. 13 del dm 30 maggio 2002, al posto dell’art. 12, poiché l’attività del CTU aveva avuto una valenza meramente compilativa e di verifica del precedente operato dello stesso CTU.

In parziale accoglimento, il giudice monocratico d’appello delegato rideterminava il compenso dovuto al CTU in misura pari a euro 13.751,16.

Contro tale decisione ricorreva in Cassazione il CTU.

Sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24241/2017, si esprime sul ricorso proposto dal consulente tecnico.

Il tecnico ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia errato nel disporre la liquidazione dei compensi spettanti in materia di estimo sulla base di quattro categorie di immobili accorpati unicamente per destinazione d’uso, in luogo della liquidazione dovuta per ciascuna unità immobiliare.

Secondo il giudice di Cassazione, qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002.

L’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio in materia di estimo può avere ad oggetto la stima dei seguenti beni:

  • immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe
  • una pluralità di immobili diversi tra loro

Nel primo caso, a cui può essere ricondotto l’oggetto del contenzioso, la liquidazione del compenso deve essere calcolata, secondo l’art. 13 d.p.r. n. 352/1988, in quanto il consulente deve effettuare operazioni ripetitive, e l’importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme.

In presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l’importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.

Secondo gli Ermellini il giudice delegato ha determinato correttamente il compenso del CTU, in ragione delle operazioni ripetitive che in ordine a tali cespiti l’ausiliario deve compiere.

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la liquidazione di euro 13.751,16 calcolata dal giudice di appello.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n. 24241/2017

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2 commenti
  1. ALBERTO FRATANGELO
    ALBERTO FRATANGELO dice:

    Ho avuto lo stesso problema. La cassazione quest’anno si è pronunciata, rimandando tutto al tribunale di Campobasso, che il mese scorso ha riformulato la liquidazione. Se volete vi invio il tutto. Saluti Alberto FRATANGELO

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