Rischio Incidente Rilevante (RIR): norme di riferimento e guida INAIL
Focus sulla valutazione del rischio industriale RIR e la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi all’uso di sostanze pericolose
Il d.lgs. 105/2015, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), contiene le disposizioni finalizzate a prevenire gli infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante connesso con la presenza di sostanze pericolose (settore “Seveso”).
Gli adempimenti dei gestori prevedono l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza e l’individuazione/analisi degli eventi, anche prevedibili, che possono generare un incidente.
In questo articolo, trovi una sintesi delle norme di riferimento e degli obblighi dei gestori in materia di adempimenti per la valutazione e la prevenzione del rischio industriale. Puoi scaricare la versione integrale in PDF del Focus INAIL 2025 sugli infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.
Ti occupi di sicurezza? Ti segnaliamo un software per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro con modulo per la gestione degli adempimenti della sicurezza,
Indice
Cos’è il Rischio di Incidente Rilevante (RIR)?
Quando si parla di “Rischio di Incidente Rilevante (RIR)” si fa riferimento alle attività di impianti ed insediamenti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche che ricadono nel campo di applicazione della cosiddetta normativa “Seveso”.
Si caratterizzano per la detenzione e il trattamento di sostanze pericolose che, sulla base della loro quantità e per le loro specifiche caratteristiche di pericolosità, possono determinare pericoli connessi ad una perdita di contenimento in termini di rilascio incontrollato di energia (esplosioni, incendi) o dispersione di sostanze tossiche o inquinanti dando origine ad un “incidente rilevante”.
Le conseguenze di questi incidenti ricadono:
- sulla salute umana (con effetti diversi in base alla tipologia di sostanza, alle sue caratteristiche, alla concentrazione e alla durata di esposizione con riferimento sia all’ambiente di lavoro interno al sito produttivo che alla popolazione circostante);
- sull’ambiente (parliamo delle contaminazioni delle principali matrici acqua, suolo ed aria, ma anche dei danni alle infrastrutture, agli impianti ed alle attrezzature).
Uno stabilimento è a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e ricade nel campo di applicazione della “Direttiva Seveso” se detiene le sostanze pericolose di cui all’allegato I (parti 1 e 2) al D.Lgs. 105/15 in quantitativi superiori alle soglie di cui a colonna II e III del medesimo allegato. A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, lo Stabilimento sarà di Soglia Inferiore (SSI) o di Soglia Superiore (SSS) e sarà soggetto ad adempimenti differenti.
RIR (rischio di incidente rilevante): le norme di riferimento
La direttiva Seveso III
L’attuale riferimento normativo per il controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose è la Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, (anche nota come Direttiva Seveso III) recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 105/2015.
Scopo della Direttiva è innalzare i livelli di protezione negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in cui sono presenti sostanze pericolose ed uniformare la normativa utile a prevenire gli incidenti, limitando le conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente.
L’origine della materia a livello normativo è però da ricondurre a una Direttiva precedente (Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982 – Direttiva Seveso I) che ha rappresentato il primo riferimento a livello europeo emanato con l’obiettivo di definire una politica comune in materia di prevenzione dei rischi industriali in seguito all’incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell’ICMESA. In questa fabbrica, ubicata nel comune di Meda in Lombardia, l’evento provocò la diffusione di una nube tossica che investì principalmente il vicino Comune di Seveso.
Con la Direttiva 96/82/CE (cosiddetta “Seveso II”) è stata superata l’associazione del pericolo di incidente rilevante alla tipologia di attività industriale focalizzando l’attenzione sulle sostanze pericolose.
Con Direttiva 2012/18/UE si è imposto ai gestori degli stabilimenti di:
- uniformare la classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose (allineata al regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio);
- valutare tutti i possibili scenari incidentali, anche quelli derivanti da eventi naturali (quali terremoti o inondazioni);
- informare la popolazione in maniera chiara, comprensibile, tempestiva, “non-tecnica” e accessibile in forma elettronica;
- ampliare ed integrare le richieste agli Stati membri in materia di misure di controllo ed adozione di procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie;
- ottimizzare e semplificare le procedure amministrative.
La Direttiva Seveso III è entrata in vigore il 1° giugno 2015 ed è scaturita dalla necessità di aggiornare l’allegato 1 sulle sostanze pericolose in seguito all’emanazione del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling and Packaging) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Tale revisione non ha modificato l’impianto originario, ma ha consentito di risolvere e rafforzare alcuni aspetti applicativi attraverso una semplificazione amministrativa, il potenziamento del sistema dei controlli, l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e la possibilità di prevedere l’esclusione di una sostanza dall’applicazione della norma.
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del D.Lgs. 105/2015, l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE.
Il decreto ha consentito di riorganizzare la normativa a livello nazionale venendo a costituire un unico riferimento legislativo, ad eccezione del decreto ministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e del D.P.C.M. 31 marzo 1989 per le parti ancora applicabili.
Il decreto ha confermato la distinzione degli stabilimenti sulla base della quantità di sostanza pericolosa (stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore) ed ha specificato che per
“presenza di sostanze pericolose” si intende “la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1”.
Costituiscono ulteriori riferimenti le norme tecniche di settore.
UNI 10617:2019
“Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti essenziali”, che specifica i requisiti di base per la predisposizione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.
UNI 10616:2022 (Progetto UNI1603703)
“Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Linee guida per l’applicazione della UNI 10617”.
Il documento fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza in conformità ai requisiti della UNI 10617, e, per ogni requisito di questa, descrive le procedure e gli strumenti tecnici utili per il conseguimento degli obiettivi specifici.
La UNI1603703 si applica all’esercizio:
- di impianti in stabilimenti con pericolo di incidente rilevante,
- di unità tecniche all’interno di stabilimenti nei quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e depositate sostanze pericolose.
Lo stesso documento tratta, inoltre, la maggior parte dei pericoli e dei rischi di incidente rilevante presenti sia nelle installazioni semplici, sia nelle installazioni più complesse ove i rischi di processo possono essere preponderanti rispetto a quelli connessi alla semplice perdita di contenimento.
Risultano anche le norme UNI 11226-1:2017 e UNI 11226-2:2017, che riportano le linee guida per l’effettuazione degli audit sul sistema di gestione della sicurezza e gli indirizzi per le qualifiche delle figure professionali che li effettuano.
L’adozione da parte del gestore della norma UNI 10617:2019 e delle altre norme non esonera il gestore dall’obbligo di attuare un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione del pericolo di incidenti rilevanti conforme all’allegato 3 del d.lgs. 105/2015, con il quale le suddette norme, qualora adottate, devono risultare armonizzate.
Major Accident Reporting System (MARS)
Al pari della valutazione degli altri rischi, anche per il rischio di incidente rilevante è necessario definire le idonee misure di prevenzione e protezione volte rispettivamente alla riduzione della probabilità di accadimento oppure alla mitigazione delle conseguenze.
Per tale scopo, si deve tenere conto non solo degli aspetti tecnici, ma anche di quelli organizzativi e gestionali.
Certamente la conoscenza degli eventi incidentali già occorsi rappresenta un utile riferimento in termini di “lezione appresa”, intesa come acquisizione di informazioni da cui trarre insegnamento per prevenire il ripetersi degli incidenti; sotto questo punto di vista, il principale riferimento a livello europeo, è il Major Accident Reporting System (MARS) che raccoglie le informazioni sugli incidenti rilevanti occorsi nei Paesi membri dell’Unione Europea favorendone lo scambio e la condivisione.
La valutazione del RIR (rischio di incidente rilevante)
Il Gestore di uno stabilimento RIR è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
È tenuto inoltre a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini dei controlli e delle ispezioni, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal D.lgs. 105/2015.
Il “gestore” è definito dalla normativa Seveso come “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato un potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso”.
L’ambito di applicazione della normativa Seveso dipende da valori di soglia “quantitativi” delle sostanze e/o miscele pericolose presenti nello stabilimento. Ne consegue che una variazione nei quantitativi o modifiche normative sulla classificazione di pericolosità possono far variare l’assoggettabilità di uno stabilimento e conseguentemente anche gli obblighi a cui esso è sottoposto.
La normativa individua due diverse categorie di assoggettabilità con specifici adempimenti e pertanto i Gestori devono innanzitutto capire se il proprio stabilimento è uno stabilimento di soglia superiore (SSS) oppure uno stabilimento di soglia inferiore (SSI).
In allegato 1 al D.lgs. 105/15 – alla parte 1 e 2 – sono riportati i quantitativi limite di soglia da prendere in considerazione. In particolare:
- nella parte 1 è riportato l’elenco delle sostanze pericolose suddivise per categoria di pericolo ovvero:
- Sezione H – PERICOLI PER LA SALUTE: ad esempio sostanze tossiche;
- Sezione P – PERICOLI FISICI: ad esempio infiammabili ed esplosivi;
- Sezione E – PERICOLI PER AMBIENTE;
- Sezione O – ALTRI PERICOLI;
- nella parte 2 un elenco di 48 differenti sostanze specificate, come ad esempio idrogeno, bromo, cloro, idrogeno, metanolo, ossigeno, ecc.
In entrambi i casi sono individuati due valori soglia (colonna 2 e colonna 3) che identificano per i Gestori adempimenti diversi in base alla classificazione dell’Azienda.
Stabilimento di Soglia Inferiore (SSI)
Se nello stabilimento sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 colonna 2 (valore soglia più basso) ma inferiori a colonna 3 (valore soglia più alto), lo stabilimento è di Soglia Inferiore (SSI).
In questo caso il Gestore è tenuto a:
- trasmettere (ai sensi dell’art.13, c.1 del D.Lgs. 105/15) al CTR, alla Regione, al MATTM (ora MASE) tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, la Notifica redatta secondo il modulo riportato in allegato 5 al D.lgs. 105/2015 e secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.13 del medesimo D.Lgs. Dal 1 giugno 2016 l’invio delle notifiche deve essere effettuato dai Gestori esclusivamente tramite il servizio di invio telematico che utilizza l’applicativo “Seveso III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da Ispra ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.lgs. 105/2015;
- aggiornare la notifica, in caso di modifiche di quantitativi /tipologie di sostanze, modifiche che potrebbero costituire un aggravio del preesistente livello di rischio, chiusura dello stabilimento, variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4 (nome/ragione sociale del gestore e dello stabilimento, sede legale, attività, ambiente circostante, ecc.);
- redigere e riesaminare ogni due anni il Documento che definisce la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 105/15, secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015 e comprendente gli obiettivi generali e i principi di azione del Gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
- predisporre l’analisi di rischio da tenere a disposizione presso lo stabilimento;
- comunicare all’Autorità Competente le modifiche allo stabilimento, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore, secondo quanto previsto dall’art. 18 al D.Lgs. 105/15 e all’allegato D;
- attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), ai sensi dell’art.14 c.5 e 6 del D.Lgs. 105/15 e predisporre adeguate procedure per la gestione delle eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza delle sostanze pericolose;
- trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE);
- procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate all’allegato B al D.Lgs. 105/15.
Stabilimento di Soglia Superiore (SSS)
Se sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 colonna 3 (valore soglia più alto), lo Stabilimento è di Soglia Superiore (SSS).
In questo caso il Gestore è tenuto a:
- trasmettere (ai sensi dell’art.13, c.1 del D.Lgs. 105/15) al CTR, alla Regione, al MATTM (ora MASE) tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, la Notifica redatta secondo il modulo riportato in allegato 5 al D.lgs. 105/2015 e secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.13 del medesimo D.Lgs. Dal 1 giugno 2016 l’invio delle notifiche deve essere effettuato dai Gestori esclusivamente tramite il servizio di invio telematico che utilizza l’applicativo “Seveso III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da Ispra ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.lgs. 105/2015;
- aggiornare la notifica, in caso di modifiche di quantitativi /tipologie di sostanze, modifiche che potrebbero costituire un aggravio del preesistente livello di rischio, chiusura dello stabilimento, variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4 (nome/ragione sociale del gestore e dello stabilimento, sede legale, attività, ambiente circostante, ecc.);
- redigere e riesaminare ogni due anni il Documento che definisce la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 105/15, secondo le linee guida riportate in allegato B al D.lgs. 105/2015 e comprendente gli obiettivi generali e i principi di azione del Gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
- redigere il Rapporto di Sicurezza, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 105/15, secondo quanto riportato negli allegati 2 e C al D.lgs. 105/2015 e trasmetterlo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- riesaminare ed aggiornare il Rapporto di Sicurezza almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta vengano realizzate modifiche all’impianto, comportanti aggravio del preesistente livello di rischio e quindi necessitanti di un NOF (Nulla Osta di fattibilità);
- comunicare le modifiche allo stabilimento che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante o potrebbero comportare la riclassificazione da uno stabilimento di soglia superiore in uno stabilimento di soglia inferiore;
- attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), ai sensi dell’art.14 c.5 e 6 del D.Lgs. 105/15 e predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), secondo quanto previsto dall’art.20 e dall’allegato 4 al D.Lgs. 105/15, prevedendo altresì un aggiornamento almeno triennale;
- trasmettere alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE);
- procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate all’allegato B di cui al D.Lgs. 105/15.
Gli obblighi dei gestori: il PPIR e il SGS-PIR
Riportiamo due obblighi specifici del gestore che rispondono alla necessità di dimostrare un impegno costante del gestore al continuo miglioramento del sistema di gestione della sicurezza adottato all’interno dello stabilimento:
- il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
- il Sistema di Gestione Sicurezza (SGS-PIR).
Il sistema di gestione della sicurezza (SGS PIR) è un sistema di gestione obbligatorio che deve essere conforme a quanto indicato nell’allegato 3 del decreto e che deve rispondere alle indicazioni delle linee guida riportate nell’allegato B.
Gli elementi del SGS PIR sono: organizzazione e personale, identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, controllo operativo, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, controllo
delle prestazioni, controllo e revisione.
Il sistema deve essere parte integrante del sistema di gestione generale aziendale in termini di responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse.
Gli obiettivi inseriti nel Documento di Politica devono scaturire principalmente dal riesame degli elementi del sistema di gestione attraverso specifici indicatori che consentano di monitorarne l’andamento dello stesso, e dall’analisi dell’esperienza operativa, cioè dalla raccolta degli eventi significativi (anomalie, non conformità, incidenti e quasi incidenti) occorsi nello stabilimento
e/o in stabilimenti similari negli ultimi dieci anni.
Come anticipato, il gestore deve, quindi, dimostrare il proprio impegno volto al miglioramento continuo e darne opportuno riscontro alle Autorità designate ai controlli.
Il Rapporto di Sicurezza
L’articolo 15 del decreto richiede ai gestori degli stabilimenti di soglia superiore di redigere un rapporto di sicurezza (Rds).
In questo documento, il gestore deve principalmente identificare ed analizzare gli eventi incidentali prevedibili e che possono svilupparsi in stabilimento.
Attraverso il Rds bisogna dimostrare: di aver attuato la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza, di aver individuato i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari incidentali adottando le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute e per l’ambiente.
Il riferimento per la predisposizione del rapporto di sicurezza è l’allegato C del decreto.
Per gli stabilimenti classificati di soglia inferiore, il rapporto di sicurezza è sostituito da un’apposita documentazione attestante l’individuazione e l’analisi del rischio di incidente rilevante
e le relative misure di prevenzione e protezione. Inoltre, attraverso il rapporto di sicurezza, deve essere assicurato che la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura (connessi con il funzionamento dello stabilimento e che abbiano un rapporto con i pericoli di incidente rilevante) siano sufficientemente sicuri e affidabili e che sia stato predisposto il piano di emergenza interna.
Deve anche essere data evidenza di aver fornito al Prefetto gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna e di aver inviato all’Autorità competente le informazioni utili all’adozione di decisioni riguardanti l’insediamento di nuove attività e costruzioni attorno agli stabilimenti già esistenti.
La metodologia INAIL
L’INAIL ha raccolto i dati sugli infortuni negli stabilimenti “Seveso” in una ricerca finalizzata alla caratterizzazione statistica degli stessi infortuni nel settore (in termini di numero e di principali caratteristiche).
Lo studio presentato fa riferimento alla messa a punto di una specifica metodologia elaborata per aggregare i dati provenienti da diverse fonti (inventario nazionale degli stabilimenti contenenti sostanze pericolose, banche dati Inail e dati tratti dal registro delle imprese) che ha permesso di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore “Seveso” rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati.
La banca dati predisposta contiene variabili che descrivono gli aspetti specifici degli stabilimenti Seveso sulla base delle caratteristiche amministrative dell’infortunio, dell’infortunato e dell’evento.
Lo strumento consente di individuare gli ambiti critici rispetto ai quali definire specifiche strategie di prevenzione ai fini del miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.
Altri approfondimenti sul RIR
Quaderno di ricerca INAIL sul rischio NaTech da sisma negli stabilimenti con Pericolo di Incidente Rilevante (2026)
Il rischio sismico negli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 riguarda anche la possibilità che un terremoto inneschi incendi, esplosioni o rilasci di sostanze pericolose. È questo il tema del nuovo Quaderno di ricerca INAIL n. 27/2026, realizzato con l’Università Roma Tre, che propone un quadro organico per leggere, valutare e gestire il rischio NaTech da sisma negli impianti a pericolo di incidente rilevante.
Il documento parte da un presupposto molto chiaro: nei territori ad alta sismicità, la sicurezza industriale non può più essere affrontata separando il rischio “naturale” da quello “tecnologico”.
Quando un sisma colpisce uno stabilimento che tratta sostanze pericolose, il danno non si esaurisce nell’evento strutturale, ma può trasformarsi in una sequenza incidentale complessa, con effetti sull’ambiente, sui lavoratori e sulla popolazione.
Per questo il quaderno insiste sulla necessità di integrare gli scenari NaTech nel Rapporto di Sicurezza, nel Sistema di Gestione della Sicurezza, nel Piano di Emergenza Interno e, per gli effetti esterni, nel Piano di Emergenza Esterno.
Il merito principale del quaderno INAIL è quello di offrire una visione unitaria del rischio NaTech da sisma. Non si limita a richiamare norme e buone pratiche, ma costruisce un percorso metodologico che parte dalla pericolosità sismica, passa per l’analisi di sicurezza e vulnerabilità delle apparecchiature, integra l’esposizione e arriva fino alla quantificazione del rischio, alla sensoristica intelligente e alla pianificazione dell’emergenza.
In questo senso il documento rappresenta uno strumento molto utile non solo per i gestori degli stabilimenti Seveso, ma anche per tecnici, verificatori e autorità chiamati a valutare la resilienza complessiva degli impianti industriali in area sismica.
Scheda Inail: rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti RIR
Il documento esaminato in questo articolo, nell’ambito della tematica, tratta i Rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), impiegate durante lavori di manutenzione e riparazione di varia natura.
Le attrezzature generalmente utilizzate sono ponteggi fissi, scale portatili e trabattelli.
Dalle schede analizzate delle esperienze operative, l’Inail individua gli eventi che normalmente avvengono negli stabilimenti RIR durante lo svolgimento delle attività lavorative che prevedono l’impiego di tali attrezzature, evidenziando i rischi strettamente connessi al loro utilizzo.
Eventi dovuti utilizzo ponteggi fissi
La maggior parte degli eventi analizzati è legata all’impiego di ponteggi.
In merito al loro impiego, l’Inail rappresenta che il montaggio e smontaggio dei ponteggi è affidato a ditte esterne agli stabilimenti.
In particolare, si evidenziano due tipologie di eventi correlati all’utilizzo di ponteggi:
- interferenza tra componenti di ponteggio e dispositivi di controllo/regolazione dell’impianto (valvole, sensori) durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi;
- interferenza per errato posizionamento del ponteggio.
Ti potrebbe interessare “PiMUS ponteggi: quando è obbligatorio“
Eventi dovuti utilizzo di scale portatili
In base alle schede analizzate, l’Inail dichiara che gli eventi dovuti all’utilizzo di scale portatili sono per lo più causati da:
- il cedimento dell’attrezzatura;
- lo scivolamento del lavoratore dalla scala.
Eventi dovuti utilizzo di trabattelli
È stato individuato un solo evento correlato all’utilizzo di trabattelli, che comunque non ha avuto conseguenze sul lavoratore e sull’impianto.
RIR (rischio di incidente rilevante): fonti e riferimenti

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/stabilimenti-con-pericolo-di-incidente-rilevante-al-vaglio-la-prassi-di-riferimento/


