Sport-Bonus-2019

Sport Bonus 2019: fino al 14 novembre la domanda per la seconda finestra

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Dal 15 ottobre al 14 novembre si potrà presentare istanza di accesso alla seconda finestra dello Sport Bonus 2019: il credito d’imposta per gli interventi sugli impianti sportivi

Sono aperti, dal 15 ottobre al 14 novembre 2019, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla seconda finestra 2019 dello Sport Bonus.

Lo Sport Bonus è un credito di imposta (nella misura dal 65%) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi sulle strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

I soggetti che vogliono usufruire del credito d‘imposta riconosciuto alle erogazioni liberali destinate agli interventi sugli impianti sportivi pubblici possono farne richiesta compilando l’apposito modulo e inviandolo esclusivamente tramite PEC.

Lo Sport Bonus 2019

Introdotto con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), art. 1, commi 621/622, esso prevede il riconoscimento:

  • alle persone fisiche
  • agli enti non commerciali
  • a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva
  • alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi, sugli impianti sportivi pubblici, di:

  • manutenzione
  • restauro
  • realizzazione ex novo

Il successivo comma 623, della medesima legge stabilisce che:

ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 % , bisogna rispettare tuttavia il limite del 20 % del reddito imponibile, e per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il limite del 10 per mille dei ricavi annui.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario
  • bollettino postale
  • carte di debito, carte di credito e prepagate
  • assegni bancari e circolari.

Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ricordiamo che lo Sport Bonus 2019 è stato reso operativo dal decreto del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019.

 

Clicca qui per scaricare il decreto del 30 aprile

 

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