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Split payment: nuovi chiarimenti dalle Entrate per le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017

Split payment: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post manovra correttiva con le nuove regole per le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, illustrando le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 

Le novità riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, nonché l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.

I destinatari a cui fatturare con split payment

La circolare fa il punto sui soggetti destinatari verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento.

A seguito delle modifiche apportate dalla manovra correttiva rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società, in particolare per quanto riguarda le Pa, gli interessati sono i seguenti soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico:

  • tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”
  • tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finan

Lo split payment dei professionisti

A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.

La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Come effettuare il versamento

Il versamento può essere effettuato direttamente all’Erario dell’Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

I soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:

  • versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno
  • versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi.

I soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta.

I fornitori dovranno invece regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

 

Clicca qui per scaricare la circolare delle Entrate n. 27/E

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