Speciale Decreto “Liberalizzazioni”
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 che contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”, più noto come Decreto Bersani o Decreto sulle “liberalizzazioni”.
Questo provvedimento, in vigore dallo scorso 4 luglio, contiene numerosissime disposizioni di notevole interesse per le attività dei tecnici e delle imprese edili.
In questa edizione della newsletter BibLus-net ne illustra le principali novità, astenendosi da commenti e riservandosi di affrontare più dettagliatamente ciascun aspetto nelle prossime edizioni della newsletter.
TARIFFE PROFESSIONALI: SCOMPAIONO I MINIMI TARIFFARI, ARRIVA LA PUBBLICITÀ !!
Il D.L. 223/2006 ha sancito (art. 2) l’eliminazione, dunque, delle tariffe obbligatorie fisse o minime per tutte le professioni.
Introdotta, inoltre, la possibilità di pattuire compensi condizionati al raggiungimento di obiettivi concordati.
Le parcelle divengono quindi negoziabili fra le parti e possono essere legate al risultato della prestazione.
Possibile far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità: titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto e prezzo delle prestazioni.
Abrogato anche il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.
PROFESSIONISTI: OBBLIGATORI PAGAMENTI SU C.C. – CONTANTI SOLO FINO A € 100!
L’Art. 35 comma 12 introduce per i professionisti l’obbligo di tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali per la gestione dell’attività professionale su cui far confluire, obbligatoriamente, i compensi e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
Il medesimo comma 12 prevede, inoltre, l’obbligo di incassare i compensi di importo superiore a 100 euro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico (Pos, carte di credito,etc.).
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI SPETTANO SOLO SE IN FATTURA È EVIDENZIATO IL COSTO DELLA MANODOPERA
La Legge Finanziaria 2006 (L. 266/ 2005) ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Con la proroga sono state previste:
- l’innalzamento della quota di spesa detraibile dal 36% al 41%;
- il mantenimento del limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione per i lavori svolti (48.000 euro)
Il D.L. 223/2006 , all’art. 35 comma 19, prevede che l’ottenimento di tali agevolazioni, per le spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, è condizionato all’evidenziazione in fattura del costo della manodopera relativa.
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI.
La Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2005, prevede che, su richiesta dell’acquirente, (per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali), le imposte Ipotecarie, Catastali e di Registro possono essere calcolate sulla base del valore catastale dell’immobile indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Il recente provvedimento lascia inalterata tale possibilità, ma introduce (Art. 35 comma 22)l’obbligo di indicare negli atti il valore reale della transazione e indicare le modalità di pagamento.
È inoltre previsto l’obbligo per ciascuna delle parti di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore e, in caso affermativo, di indicare l’ammontare della somma pagata, il canale di pagamento utilizzato e i datii identificativi degli agenti.
SUBAPPALTO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE PER RITENUTE E CONTRIBUTI DOVUTI DAL SUBAPPALTATORE. SANZIONI FINO A € 200.000 !!
Numerose sono le novità introdotte dal D.L. 223/2006 che interessano il subappalto.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
- del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
La responsabilità dell’appaltatore viene meno se questi verifica (acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo) che tutti i citati adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della documentazione comprovante l’esecuzione di tutti gli adempimenti.
Il committente, da parte sua, può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo nel caso in cui siano stati regolarmente eseguiti tutti i citati adempimenti dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori.
In caso di violazione di questa disposizione è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni sono contenute nei commi dal 28 al 34 dell’art. 35.
ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI DI “LUSSO”
Per opporsi al proliferare di veicoli, anche di lusso, immatricolati come autocarri da lavoro (al fine di usufruire dei vantaggi fiscali riservati a questa categoria di veicoli) il comma 11 dell’art. 35 prevede che l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Dipartimento Trasporti Terrestri (la ex motorizzazione civile) individui con un apposito provvedimento, i veicoli “che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone”.
Questi veicoli perderanno i vantaggi fiscali previsti per gli autocarri.
ICI: SCOMPARE LA DICHIARAZIONE.
L’art. 37 comma 53 prevede che, a decorrere dal 2007, sia soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il successivo comma 55 prevede che l’ICI possa essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (attraverso il modello Unico o 730).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilirà le modalità ed i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni.
IVA: SEMPLIFICAZIONI PER VOLUMI D’AFFARI FINO A € 7.000
Il D.L. 223 prevede (Art. 37 comma 15), quale regime naturale per gli imprenditori individuali e per gli esercenti arti e professioni, con volume d’affari non superiore a 7mila euro, l’esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni effettuate.
I soggetti coinvolti non dovranno più tenere libri contabili, ma solo mantenere le fatture.
È comunque prevista la possibilità di optare per il regime normale.
Documento | Dimensione | Formato |
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Art. 2 del D.L. 223/2006 | 30 Kb | ![]() |
Art. 35 del D.L. 223/2006 | 77 Kb | ![]() |
Art. 37 del D.L. 223/2006 | 98 Kb | ![]() |
Testo Integrale del D.L. 223/2006 | 172 Kb | ![]() |
Documento illustrativo del D.L. 223/2006 del Ministero della Attività Produttive | 151 Kb | ![]() |
D.P.R. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.) con le modifiche apportate del D.L. 223/2006 | 208 Kb | ![]() |

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