La sostituzione della canna fumaria esterna è manutenzione straordinaria per cui occorre una SCIA. Lo chiarisce il Tar Lazio
In tempi di caro gas metano tornano di moda i tradizionali sistemi di riscaldamento con una rinnovatissima riscoperta di stufe e camini. Ed ecco che magari potrebbe tornarci in mente quella vecchia canna fumaria di casa rimasta inutilizzata da decenni, mutila di un camino demolito tempo fa perché troppo polveroso e faticoso da utilizzare e manutenere…Ma quella demolizione ora già ci appare affrettata e poco lungimirante e non vorremmo mai averla decretata!
Oggi torneremo, quindi, a parlare di canne fumarie! Va da sé che l’installazione di un camino con relativa canna fumaria costituisce un’operazione delicata per ovvi motivi e non può essere operata a caso: non vorremmo mai trasformare una casa in una trappola soggetta ad incendio o quanto meno in un affumicatoio! È per questo che vorrei consigliarti il software per il dimensionamento canne fumarie che ti guida in tutte le scelte e ti aiuta ad effettuare correttamente il calcolo di camini singoli e collettivi, in prova gratuita per 30 giorni.
Sappiamo che normalmente per l’installazione di una canna fumaria esterna occorre il permesso di costruire. Ma nell’ipotesi ci trovassimo in un centro storico o in area con vincolo paesaggistico, le cose si complicherebbero. (“Canna fumaria in centro storico: no all’autorizzazione paesaggistica semplificata!“).
E se dovessimo sostituire una vecchia canna fumaria con una nuova? Si tratterebbe di manutenzione ordinaria o straordinaria? Edilizia libera, CILA o SCIA?
La risposta giunge dal Tar Lazio con la sentenza n. 3214/2023.
Un condominio si vedeva recapitare dal Comune una sanzione pecuniaria di ben 25.000 euro per aver effettuato opere di restauro e risanamento conservativo consistenti nella collocazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla canna fumaria in eternit esistente dismessa, senza aver presentato SCIA, ai sensi dell’art. 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività …” del dpr 380/2001.
Il condominio sosteneva, invece, che trattandosi dell’installazione di una canna fumaria al servizio di un impianto tecnologico preesistente, la disciplina da applicarsi al caso concreto sarebbe stata quella degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi o quella propria dell’attività edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori asseverata (CILA).
Il ricorso al Tar era così servito.
I giudici chiariscono che, contrariamente a quanto osservato dalla parte ricorrente, l’intervento realizzato rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori “di manutenzione straordinaria” e/o “di restauro e di risanamento conservativo” di cui all’art. 22, comma 1, lett. a) e b) del TUE, eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività:
venendo in rilievo una struttura che – pur indubbiamente non alterando la volumetria complessiva degli edifici e non comportando mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico – appare necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti, in quanto tale “realizzabil(e) mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.
A parere del Tar non appare, infatti, calzante la giurisprudenza impropriamente richiamata dal condominio a supporto della tesi di non necessità dell’omessa SCIA, riferita ai casi in cui per la realizzazione della canna fumaria non sia necessario il rilascio del permesso di costruire (Tar Basilicata, n. 589/2021).
In verità, nel caso di specie il PdC non è stato richiesto dall’amministrazione comunale, ma il carattere preesistente dell’impianto al quale l’opera afferisce risulta inidoneo ad escludere l’applicabilità dell’adempimento prescritto al citato art. 22, comprendendo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo (in tal senso, l’art. 3, comma 1, lett. c), del dpr 380/2001). Oltretutto, la canna fumaria del caso risulta realizzata non già in sostituzione della preesistente quanto in sua aggiunta.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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