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Sopraelevazione: è una ristrutturazione o nuova costruzione?

Il Tar Campania ribadisce che le sopraelevazioni di fabbricati sono sempre nuove costruzioni poiché alterano la sagoma ed il volume del fabbricato

Con la sentenza n. 4617/2019 del Tar Campania si affronta il tema delle sopraelevazioni di un fabbricato e dei necessari titoli edilizi.

Al riguardo, rimandiamo anche ad altre due recenti sentenze della Cassazione in materia:

I fatti in breve

Il proprietario di un immobile presenta ricorso contro il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di opere considerate abusive e relative alla sopraelevazione del suddetto fabbricato.

Si tratta nello specifico della realizzazione di:

una struttura portante in legno con analoga copertura a falde inclinate con sovrapposte tegole e gronde (…) tompagnata, intonacata e pitturata esternamente, con messa in opera ai vani luce e balconi di infissi metallici, nonché di scala esterna di collegamento sul lato posteriore, per una superficie complessiva di circa 150 m².

Il ricorrente contesta la qualificazione operata dall’amministrazione, poiché l’intervento non sarebbe sottoposto al regime del permesso di costruire: “si tratterebbe di mera ristrutturazione edilizia realizzabile con semplice d.i.a., dovendosi, pertanto, escludere la legittimità della irrogazione della sanzione demolitoria”.

La sentenza del Tar

Il ricorso non merita accoglimento per il Tar.

Tale intervento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, integra un intervento di nuova costruzione e non di mera ristrutturazione edilizia. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi.

Pertanto, doverosamente e legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto all’irrogazione della sanzione demolitoria, dovendo l’intervento essere sottoposto al regime del permesso di costruire.

Per l’abuso perpetrato, quindi, la norma da applicare è l’art. 31 del dPR n. 380/2001, il quale al comma 2 stabilisce che:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione …

 

Clicca qui per scaricare la sentenza

 

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