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Soppalco: quando basta una SCIA, quando occorre il PdC?

Soppalco: quando basta una SCIA e quando occorre il PdC?

Per il Tar Campania la costruzione di un soppalco interno va valutata caso per caso in base alle concrete caratteristiche del manufatto ai fini della scelta del titolo edilizio più appropriato

Il soppalco e il suo allestimento in una casa rimane ancora tra quelle realizzazioni di cui non sempre risulta chiara la scelta del titolo edilizio più adeguato.

La sentenza n. 7693/2021 del Tar Campania contribuisce a fare ulteriore chiarezza in merito.

Il caso

Che titolo edilizio occorre ad un soppalco in muratura:

  • che occupa interamente due camere, un vano bagno e un corridoio per una superficie di circa 60 m²;
  • diviso in 2 camere da letto e in un vano bagno:
  • di altezza dal piano di calpestio del nuovo livello al soffitto di 1,85 m circa mentre l’altezza del piano di calpestio dell’appartamento all’intradosso del solaio del nuovo livello è di 2,20 m circa;
  • accessibile mediante una scala in ferro;

SCIA o permesso di costruire?

Ai proprietari di tale opera veniva recapitata un’ordinanza di demolizione da parte del Comune che riteneva necessario per la realizzazione del manufatto il permesso di costruire.

Il contenzioso sfociava, quindi, in un ricorso al Tar; i privati sostenevano:

  • la violazione dell’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) del dpr n. 380/2001;
  • che, secondo un chiarimento del Consiglio di Stato, la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale (di solito come come nel caso in esame un’abitazione) interponendovi un solaio, non sarebbe definita in modo univoco, ma andrebbe apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar convengono che il regime edilizio dei soppalchi debba essere considerato in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto e di conseguenza chiariscono che:

  • è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico;
  • rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante.

Il Tar aggiunge che il soppalco non configurandosi quale autonoma categoria edilizia, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

In proposito la giurisprudenza è concorde nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa (oggi SCIA):

  • deve infatti ritenersi sufficiente una denuncia di inizio attività (oggi segnalazione certificata d’inizio attività) nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare;
  • deve, invece, ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dpr 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

In conclusione, a parere dei togati, il soppalco realizzato dai ricorrenti, sia per le dimensioni che per la tipologia, non poteva essere realizzato in assenza di permesso di costruire in quanto amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile e, creando una ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, determina una modifica della superficie utile dell’appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di costruire.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta
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