Soppalco-titoli-edilizi

Per realizzare un soppalco quale titolo edilizio occorre?

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

La realizzazione di un soppalco interno necessita del permesso di costruire poiché crea un nuovo volume. I chiarimenti del Tar Campania

Un soppalco realizzato internamente ad un fabbricato anche se non genera volume, determina un aumento della superficie utile: lo afferma il Tar Campania con la sentenza n. 3364/2020.

Il caso

Un privato realizzava un soppalco nella propria abitazione senza richiederne alcun titolo abilitativo, per cui era raggiunto poco dopo da un’ordinanza di demolizione da parte del Comune. Secondo l’UTC occorreva un permesso di costruire.

Il soppalco risultava messo in opera con le seguenti caratteristiche costruttive:

  • superficie calpestabile di circa 24 m² accessibile tramite una scala a pioli;
  • struttura portante in muratura;
  • copertura in lamiera coibentata.

Il privato contestava, quindi, presso il Tar l’ordinanza di demolizione, poiché il soppalco, essendo un’opera interna, non avrebbe determinato volume aggiuntivo e per tale motivo non necessitava del permesso.

La sentenza del Tar Campania

Per i giudici del Tar:

il soppalco […] per le sue caratteristiche potrebbe essere qualificato come “ristrutturazione edilizia” dato che, pur non comportando un incremento di volume, determina un aumento della superficie utile

Per i giudici, oltretutto, risulta indicata negli atti un’altezza di 2 m che non esclude di certo l’uso abitativo del soppalco in questione, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente.

Per tali motivi, secondo il Tar, la realizzazione del manufatto necessita di un permesso di costruire.

Il ricorso non è accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *