Soppalco in garage: quale titolo edilizio occorre?
Tar Campania: la creazione di un soppalco in garage se non incide sul carico urbanistico non necessita del permesso di costruire. Può bastare una SCIA
Il Tar Campania con la sentenza n. 1477/2021 chiarisce il caso di un soppalco allestito in un garage e di quali titoli edilizi necessita la sua installazione.
I fatti in breve
Un privato realizzava nel proprio garage un soppalco (che ne occupava quasi la totalità della superficie), senza richiedere alcuna autorizzazione.
Il manufatto presentava le seguenti caratteristiche:
- dimensioni di oltre 26 m² di superficie, posto a quota +1,99 m dal calpestio interno del garage fino all’intradosso del soppalco costituito da pannelli di compensato di legno;
- realizzato in aderenza alle tre pareti interne del locale garage, con struttura orizzontale portante in ferro (tubolari di forma rettangolare di cm 10 x 5) ancorata alle pareti in c.a. perimetrali e al pilastro in c.a.;
- dal piano di calpestio del soppalco all’intradosso del solaio di copertura del garage l’altezza era pari a circa 1,96 m;
- il soppalco era raggiungibile a mezzo di una scaletta in ferro in aderenza alla parete e presentava sul lato d’ingresso al garage una balaustra di protezione alta 1 m.
Successivamente, il privato era raggiunto da un’ingiunzione di demolizione del manufatto, poiché a parere del Comune il soppalco necessitava di un permesso di costruire.
Il privato, invece, sostenendo che il manufatto non incidesse sul carico urbanistico, era del parere che sarebbe bastata una DIA (ora SCIA) senza necessità di una sanzione demolitoria, ai sensi degli artt. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità) del dpr 380/2001.
La questione sfociava in un ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Campania
I giudici premettono che per consolidato orientamento giurisprudenziale:
la realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, conseguentemente sarà riconducibile all’ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore
Nel caso in esame (a parere del Tar) il soppalco realizzato all’interno di un garage, non presenta dimensioni significative e, soprattutto, non accresce il carico urbanistico dell’immobile, non risultando idoneo né ad ospitare il soggiorno di persone né ad alterare lo stato dei luoghi modificando sagoma o prospetto dell’edificio.
Per i togati si tratta, quindi, di un’opera realizzabile dietro semplice DIA/SCIA, di conseguenza l’assenza di tali titoli non è sanzionabile in via demolitoria.
Il ricorso è, quindi, accolto
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- “La realizzazione di un soppalco interno necessita del permesso di costruire poiché crea un nuovo volume. I chiarimenti del Tar Campania“
- “Un soppalco quando si configura come deposito?“
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A mio parere, rimangono, comunque, da valutare altri due profili: il primo, l’eventuale vincolo edilizioa di destinazione d’uso; il secondo, l’eventuale compatibilità con le norme di prevenzione incendi (anche in questo caso, vincolo di destinazione d’uso, carico d’incendio, valutazione dei rischi provenienti dall’esterno per le parti comuni)